Evasione fiscale. Patteggiamento con rateizzazione della pena pecuniaria

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Anche nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti l'organo giudicante, se sussistono le condizioni ed una documentata difficoltà economica dell'imputato, può concedere a quest'ultimo una rateizzazione della pena pecuniaria.

Ed infatti, benché la rateizzazione non possa costituire oggetto del patteggiamento, è tuttavia possibile, per il giudice, esercitare il suo potere discrezionale con riferimento al momento dell'esecuzione della pena.

E' quanto puntualizzato dalla Cassazione nel testo della decisione n. 22931 del 3 giugno 2014, pronunciata con riferimento alla posizione di un imputato per evasione fiscale il quale, nell'ambito di un patteggiamento, si era rivolto, invano, all'organo giudicante al fine di ottenere una rateizzazione della pena pecuniaria individuata.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Pena rateizzata se il contribuente soffre la crisi - Alberici

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