Evasione dell'Irap priva di rilevanza penale

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La legge non conferisce alcuna rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Inoltre, le dichiarazioni che costituiscono l'oggetto materiale del reato di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo n. 74/2000 (dichiarazione infedele), sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 4906 del 2 febbraio 2015 pronunciata nel contesto di un'indagine per dichiarazione infedele a carico di un imprenditore in cui quest'ultimo si era opposto alla misura cautelare del sequestro per equivalente a lui irrogata.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondate le censure mosse dall'indagato con riferimento alla determinazione dell'entità del profitto e, dunque, della somma confiscabile per equivalente individuata nel provvedimento impugnato, in quanto, nella quantificazione dell'imposta evasa, era stato tenuto conto anche dell'asserito mancato pagamento dell'Irap.
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  • ItaliaOggi, p. 25 - Dichiarazione infedele, l'Irap esce dal conto finale - Alberici

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