ETS, pronto il modello di relazione per l’organo di controllo
Pubblicato il 14 aprile 2022
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Il Cndcec e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento con il modello della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) redatta dall’organo di controllo – anche monocratico – degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre.
Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.
Inoltre, si specifica nella premessa del documento che il modello della relazione interessa l’organo di controllo di un ente del Terzo settore che non ha conferito, ad un revisore esterno o all’organo di controllo stesso, l’incarico di revisione legale dei conti ex art. 31 del Codice del Terzo Settore.
L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, per assenza dei presupposti previsti dall’articolo 31 del Codice del Terzo Settore, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento suddette, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. L’attività svolta non si è, quindi, sostanziata in una revisione legale dei conti.
Di conseguenza, anche se la relazione in oggetto non sia prevista esplicitamente dal Codice del Terzo settore, si ritiene che l’organo di controllo degli ETS sia obbligato a redigerla, alla luce di quanto previsto all’articolo 3, co. 2, del Codice stesso. Secondo tale disposizione, infatti, “per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”.
Secondo i commercialisti, pertanto, l’art. 2429 del Codice civile relativo alla “Relazione dei sindaci e deposito del bilancio” è applicabile, ove compatibile, anche agli ETS. In particolare, risulta applicabile, con gli opportuni adattamenti, il comma 2, secondo cui l’organo di controllo deve riferire all’assemblea (o ad altro organo equivalente delle fondazioni) “sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione...”.
L'organo di controllo degli Ets, quindi, dovrà:
-
rendicontare il rispetto di tutti i vincoli gestionali ed amministrativi imposti dal Codice del terzo settore (Cts) ai relativi enti;
-
formulare apposite osservazioni in merito al bilancio ed alla sua approvazione;
-
produrre una apposita attestazione in merito alla conformità del bilancio sociale alle relative linee guida negli enti tenuti alla redazione di questo rendiconto.
La relazione del Cndcec si suddivide in tre parti:
- prima parte, relativa all'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 30, comma 7 Cts;
- seconda parte, in merito alle osservazioni in ordine al bilancio;
- terza parte, relativa alle proposte in ordine all'approvazione dello stesso.
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