ETS: iscrizione al RUNTS, richiesta del notaio senza attestazione
Pubblicato il 16 marzo 2023
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In sede di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore degli atti costitutivi e delle modifiche statutarie degli Enti del Terzo Settore con personalità giuridica, il notaio non è tenuto ad alcuna specifica attestazione.
Difatti, la richiesta di iscrizione nel RUNTS, effettuata dal notaio in esito al procedimento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, presuppone l'avvenuta verifica, da parte del professionista, della sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione o per le modifiche statutarie dell'ETS.
Di conseguenza, la sussistenza di tali condizioni non necessita di alcuna specifica attestazione da parte del notaio.
È quanto indicato dal Consiglio notarile di Milano nel testo di una nuova massima - n. 14/2023 - messa a punto dalla Commissione Terzo settore del Consiglio, in tema di verifica delle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione nel Registro degli atti costitutivi e delle modifiche statutarie degli ETS con personalità giuridica.
Nelle motivazioni, gli autori della massima sottolineano come la normativa di riferimento nulla dica circa il dovere del notaio di dichiarare espressamente, nell'atto da cui dipende l'iscrizione dell'ente o delle modifiche statutarie o in un separato documento, di aver effettuato la verifica della sussistenza delle predette condizioni.
Dall'obbligo di svolgere il controllo, infatti, non discende anche l'obbligo di attestare il fatto di averlo compiuto.
A riprova di ciò, la circostanza che quando la legge ha voluto imporre al notaio di inserire nell'atto determinate menzioni l'ha fatto chiaramente, come nel caso, ad esempio, delle menzioni edilizie e catastali.
Tali conclusioni risultano indirettamente confermate anche dall’obbligo, posto a carico del notaio, laddove non ravvisi la sussistenza delle prescritte condizioni, di astenersi dal depositare l’atto nel RUNTS, dandone motivata comunicazione ai fondatori o agli amministratori.
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