Manovra 2023: riappare l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci

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Manovra 2023: riappare l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci

La bozza del disegno di legge di Bilancio 2023, all’art. 23, fa riemergere una disposizione prevista dalla allora legge finanziaria 2016: si tratta della possibilità di assegnare, beneficiando di agevolazioni, ai soci immobili della società che non vengono direttamente impiegati nell’attività nonché beni mobili iscritti in pubblici registri.

Vediamo quali sono i punti principali della norma.

Assegnazione agevolata degli immobili ai soci, cosa prevede

Gli enti che possono eseguire l’assegnazione sono: società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

ATTENZIONE: Una condizione posta è che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata della legge di bilancio in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Le stesse regole disposizioni valgono per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

NOTA BENE: Gli immobili oggetto della procedura non devono essere strumentali per destinazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo del TUIR, e i beni mobili registrati non devono essere strumentalmente utilizzati per l’attività della società.

Più precisamente, rientrano nell’assegnazione o nella cessione agevolata:

  • gli immobili patrimoniali di cui all'articolo 90 del TUIR;
  • gli immobili merce, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • gli immobili strumentali per natura, non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Assegnazione agevolata degli immobili ai soci: imposta sostitutiva

Come nella precedente versione, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, va versata un’imposta sostitutiva all’8 per cento. Tale misura viene elevata al 10,5% per le società risultate di comodo in almeno due esercizi del triennio 2020-2022.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Viene disposto che, ai fini dell’assegnazione degli immobili, le plusvalenze possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato automaticamente secondo il disposto dell'articolo 52, comma 4 del TUIR; pertanto, in questo caso, il plusvalore imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva è pari alla differenza positiva tra il valore automatico ed il costo fiscalmente riconosciuto.

Assegnazione agevolata degli immobili ai soci. Tempistiche

Le assegnazioni o le cessioni agevolate devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Le imposte sostitutive devono essere versate come segue:

  • il 60% entro il 31 luglio 2023;
  • per il resto entro il 30 novembre 2023.
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