Estrazione dei carburanti dai depositi fiscali: regole antifrode
Pubblicato il 15 febbraio 2018
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Il 13 febbraio 2018, il MEF ha firmato il decreto che rende operative le norme introdotte dalla legge di Bilancio in materia di contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali.
Nello specifico, il decreto ministeriale, che attende di essere pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”, recepisce le disposizioni aventi carattere principalmente antifrode che si applicano alla benzina e al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, oltre che agli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare.
La Legge n. 205/2017, con riferimento ai suddetti carburanti, ha sancito che: nel caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di destinatario registrato, qualunque sia la fonte di acquisto (nazionale, intra UE o extra UE), l’accisa e l’IVA sono dovute con pagamento mediante modello F24, senza diritto a compensazione.
Il Dm 13 febbraio 2018 definisce, in particolare, il campo di applicazione, i criteri di affidabilità e come prestare idonea garanzia ai fini dell’esonero, oltre che le modalità di comunicazione dei dati relativi al versamento dell’IVA al gestore del deposito.
Prestazione di idonea garanzia
Con riferimento alla prestazione della garanzia si specifica che quest’ultima, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio, è prestata sotto forma di:
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale;
- fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale che, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Per quanto riguarda le PMI, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’apposito albo.
Per i gruppi di società con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, risultante dall’ultimo bilancio consolidato, invece, è ammessa la diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all’Amministrazione finanziaria.
La garanzia deve essere prestata a favore dell’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate e consegnata in copia al gestore del deposito fiscale. E deve avere una durata pari a 12 mesi dall’immissione in consumo dei beni dal deposito fiscale per un importo corrispondente all’IVA dovuta.
- eDotto.com – Edicola del 5 dicembre 2017 - Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici – Pichirallo
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