Estrazione dei beni dal deposito IVA Soggetti tenuti alla garanzia
Pubblicato il 20 marzo 2017
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Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 23 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo, definisce i contenuti, le modalità ed i casi di prestazione della garanzia da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA, ai sensi del comma 4, lettera b), dell’art. 50-bis, DL 331/1993.
Il D.L. n. 193/2016 ha modificato l’art. 50 bis stabilendo che per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, previa prestazione di idonea garanzia qualora non si possiedano determinati requisiti.
I soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito IVA devono versare l’imposta in presenza dei seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:
- presentazione della dichiarazione ai fini Iva, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;
- esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
- assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
- assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del Dlg n. 74/2000, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
In assenza dei detti requisiti è necessario prestare garanzia secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del decreto n. 633/72 e per un importo pari all’IVA dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.
Attestazione della garanzia
Il soggetto che procede all'estrazione, specifica il decreto del 23 febbraio 2017, deve attestare la presenza dei requisiti di affidabilità attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello che dovrà essere approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va consegnata al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l'intero anno solare di presentazione.
Il gestore dovrà poi trasmettere la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate che effettuerà i dovuti controlli. Un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate indicherà le modalità ed i termini per effettuare tale trasmissione, anche in via telematica.
Gli esclusi
Non sono tenuti a prestare la garanzia gli operatori economici autorizzati e se il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA.
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