Estesi i contratti di solidarietà

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Con circolare 104, del 5 ottobre 2006, l’Inps informa che le riduzioni contributive per i contratti di solidarietà difensiva stipulati entro il 31 dicembre 2002 saranno riconosciute anche se l’istanza è stata presentata dopo tale data.

Il beneficio è previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge 608/96, per tutti gli accordi di solidarietà successivi al 31 ottobre 1997, comunque stipulati entro il 31 dicembre 2002. Esso riconosce ai datori che stipulano il contratto di solidarietà con intervento della Cassa integrazione straordinaria, il diritto ad una riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale - limitatamente ai lavoratori interessati all’abbattimento d’orario in misura superiore al 20 per cento - con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria in misura del 25 per cento, elevata al 35 nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30 per cento.

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