Esterometro. Appuntamento a fine gennaio con i dati 2021

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Esterometro. Appuntamento a fine gennaio con i dati 2021

E’ ancora da eseguire la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro).

Il 31 gennaio 2022 è il termine per la scadenza relativa ai dati del IV trimestre 2021.

L'adempimento va effettuato per il primo semestre del 2022; dal 1° luglio, infatti, l'esterometro vine abolito.

Esterometro: natura

Vista l’impossibilità per il Fisco nazionale di tracciare le operazioni svolte da soggetti italiani con controparti di altri paesi, è stato istituito - Dlgs. n. 127/2015 – l’obbligo di comunicare telematicamente i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi transfrontaliere, ossia quelle effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (esterometro).

Esterometro: obbligo fino al 30 giugno 2022

Quanto al tracciato ed alle regole di compilazione, il riferimento è il provvedimento agenziale del 30 aprile 2018. I dati da indicare sono:

  • identificativi del cedente/prestatore;
  • identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Inoltre, il provvedimento distingue due diverse modalità, alternative, per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • modalità standard, che prevede l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
  • modalità alternativa che prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio.

Il sistema descritto dovrà essere seguito fino a giugno 2022, visto che dal 1° luglio l’esterometro sarà abolito.

Pertanto, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata ancora nelle seguenti date:

  • 31 gennaio 2022 per le operazioni relative al quarto trimestre 2021;
  • 2 maggio 2022 per le operazioni relative al primo trimestre 2022;
  • 22 agosto 2022 per le operazioni relative al secondo trimestre 2022.

Esterometro. Cosa cambia dal 1° luglio 2022

In presenza di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

La modifica è stata attuata dalla Legge n. 178/2020 che ha rivisto la precedente modalità di comunicazione; è poi intervenuto il Dl Fisco/Lavoro che spostato la data del 1° gennaio 2022 con quella del 1° luglio 2022.

Dunque, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, attualmente in uso per le fatture elettroniche.

Diventa facoltativa la comunicazione per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.

Sul punto è stato emesso il provvedimento prot. 374343 del 23 dicembre 2021 che ha aggiornato le specifiche tecniche, stabilendo che:

  • per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica indicando nel campo “codice destinatario” il codice “XXXXXXX”;
  • per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il soggetto italiano deve emettere un documento elettronico di tipo “TD17“, “TD18” e “TD19“, da trasmettere al Sistema di Interscambio. E’ comunque possibile l’integrazione analogica della fattura cartacea ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante Sistema di Interscambio.

Infine, si segnala la differenziazione dei termini per i due tipi di operazioni, attive o passive:

- attive, la trasmissione avviene entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni;

- passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione

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