Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale
Pubblicato il 01 dicembre 2025
In questo articolo:
- Esportazione di rottami metallici fuori dalla UE
- Nuove modalità di notifica
- Entrata in vigore della piattaforma e periodo di avvio
- Periodo transitorio (15 dicembre 2025 – 15 marzo 2026)
- Soggetti autorizzati
- Dati richiesti per la compilazione della notifica
- Aggiornamento e rettifica delle informazioni inserite
- Conclusione della procedura e documenti generati
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Emanata una nuova circolare da parte dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, datata 25 novembre 2025, con cui si aggiornano le indicazioni operative sull’obbligo di notificare le esportazioni di rottami metallici verso Paesi extra-UE previsto dall’art. 30 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.
Il documento introduce una piattaforma digitale dedicata, pensata per rendere più semplice, chiara e strutturata la procedura di trasmissione delle informazioni richieste almeno sessanta giorni prima dell’avvio delle operazioni di esportazione.
Esportazione di rottami metallici fuori dalla UE
L’obbligo di comunicazione preventiva per l’esportazione di rottami metallici al di fuori dell’Unione europea trova fondamento nell’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come successivamente modificato.
Tale disposizione è stata introdotta nell’ambito delle misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale e per garantire la disponibilità di materiali strategici per le filiere produttive nazionali.
L’art. 30 DL 21/2022 risponde all’esigenza di:
- monitorare i flussi di esportazione dei rottami metallici verso Paesi extra-UE;
- prevenire carenze di approvvigionamento per le imprese italiane, in particolare nei settori siderurgico e metallurgico;
- consentire una valutazione preventiva degli impatti che movimenti significativi di rottami potrebbero determinare sul mercato interno;
- agevolare il coordinamento tra MIMIT e MAECI nelle decisioni relative all’autorizzazione o meno delle esportazioni verso determinate destinazioni.
La norma, pur non prevedendo un divieto di esportazione, introduce un sistema di controllo preventivo che consente alle amministrazioni di verificare la compatibilità dell'operazione con gli interessi economici nazionali.
Soggetti destinatari dell’obbligo
Sono tenuti all’adempimento:
- operatori economici che intendono esportare rottami metallici al di fuori dell’Unione europea, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni o volume dell’operazione;
- le imprese che effettuano direttamente l’esportazione nonché i soggetti che la realizzano per conto terzi.
Oggetto della comunicazione
La comunicazione preventiva riguarda l’esportazione dei rottami metallici rientranti nelle categorie previste dalla normativa doganale e dalla disciplina sui rifiuti, qualunque sia:
- la quantità esportata,
- la frequenza dell’operazione,
- il Paese di destinazione extra-UE.
La circolare ribadisce che l’obbligo permane per tutte le tipologie di rottami, salvo differenti specificazioni normative.
Tempistiche introdotte dalla legge
L’art. 30 del DL 21/2022 impone che la notifica:
- sia trasmessa almeno 60 giorni prima della data prevista di avvio dell’operazione di esportazione;
- decorra dal momento della ricezione completa della comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Questo termine ha la funzione di consentire ai Ministeri di svolgere le valutazioni necessarie e, se del caso, formulare osservazioni o richieste di integrazione.
Prevista una piattaforma digitale
L’articolo 30 del DL 21/2022 prevede l’istituzione di un sistema strutturato di raccolta dati, oggi concretizzato — grazie alla circolare del 25 novembre 2025 — nell’adozione della nuova piattaforma digitale dedicata.
Nuove modalità di notifica
La circolare del 25 novembre 2025 introduce una profonda revisione delle procedure relative alla comunicazione preventiva per l’esportazione di rottami metallici verso Paesi extra-UE, sostituendo il precedente sistema basato su invio tramite PEC con una modalità interamente digitale, più chiara e standardizzata.
La principale novità operativa consiste nell’attivazione di una piattaforma informatica dedicata, predisposta congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Questa piattaforma rappresenta l’unico canale ufficiale per:
- l’inserimento delle notifiche di esportazione;
- il caricamento della documentazione richiesta;
- la gestione del flusso delle comunicazioni tra operatori economici e amministrazioni.
Accesso al sistema
L’accesso alla piattaforma richiede:
- identificazione dell’operatore tramite sistemi di autenticazione digitale (SPID, CIE o CNS);
- collegamento tramite credenziali personali che assicurano l’attribuzione univoca di ogni comunicazione all’impresa o soggetto segnalante.
Ogni operatore potrà consultare in qualsiasi momento lo stato delle notifiche trasmesse e la documentazione associata.
Entrata in vigore della piattaforma e periodo di avvio
A partire dal 15 dicembre 2025, gli operatori economici saranno tenuti a trasmettere le notifiche di esportazione esclusivamente tramite la nuova piattaforma digitale, accessibile mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per favorire una graduale familiarizzazione con le sue funzionalità, la piattaforma sarà pubblicata in anteprima il 10 dicembre 2025, consentendo agli utenti di esplorarne l’interfaccia, verificare la procedura e predisporre la documentazione necessaria.
La piena operatività per l’invio delle notifiche scatterà tuttavia solo dal 15 dicembre 2025.
Periodo transitorio (15 dicembre 2025 – 15 marzo 2026)
Nel corso di questa fase iniziale è previsto un duplice adempimento obbligatorio.
- Invio della notifica tramite la piattaforma digitale, disponibile all’indirizzo: https://notificaesportazioni.mimit.gov.it.
- Trasmissione, tramite PEC, dei documenti generati automaticamente dal sistema, ovvero:
- il PDF riepilogativo;
- il file Excel contenente i dati strutturati.
Questi file dovranno essere inviati ai consueti indirizzi PEC:
- nerf@pec.mise.gov.it,
- dgue.10@cert.esteri.it.
Dal 16 marzo 2026, salvo ulteriori comunicazioni ministeriali, la piattaforma diventerà l’unico canale ufficiale per la presentazione delle notifiche, e non sarà più necessario l’invio della documentazione tramite PEC.
Soggetti autorizzati
L’accesso è consentito a:
- il rappresentante legale dell’impresa, autenticato con identità digitale;
- delegati dell’impresa, che potranno operare per conto del rappresentante legale previa carica della delega firmata digitalmente.
Il sistema permette di gestire più delegati e di visualizzare lo storico delle notifiche effettuate.
Dati richiesti per la compilazione della notifica
La piattaforma mantiene invariati gli obblighi informativi previsti dalla normativa, ma rende la compilazione più semplice grazie a un percorso guidato. L’utente, una volta autenticato, deve inserire i seguenti dati.
- Dati dell’operatore
- Partita IVA
- Ragione sociale dell’esportatore.
- Informazioni sull’operazione di esportazione
- Paese di destinazione extra-UE
- Ragione sociale del destinatario estero
- Codice doganale TARIC dei rottami esportati
- Peso netto totale, espresso in chilogrammi
- Valore complessivo dei rottami, in euro, alla data di notifica
- Data presunta di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione
- Qualifica del rottame (tipologia/descrizione tecnica)
- Ufficio doganale presso cui sarà effettuata l’operazione
- Eventuali note o informazioni aggiuntive utili alla valutazione.
La piattaforma effettua controlli automatici per evitare omissioni e incongruenze.
Aggiornamento e rettifica delle informazioni inserite
Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione doganale, gli operatori devono verificare la coerenza dei dati inseriti con quelli risultanti dalle procedure doganali effettive.
Adempimenti richiesti:
- indicazione della data di accettazione della dichiarazione doganale;
- motivazione obbligatoria in caso di scostamento superiore a 15 giorni rispetto alla data presunta indicata nella notifica;
- possibilità di rettificare alcuni dati, in particolare quelli relativi a:
- b) Paese di destinazione,
- c) Destinatario,
- e) Peso netto (con limite),
- f) Valore in euro,
- i) Ufficio doganale.
Per il peso netto, è consentita una variazione massima del 5% rispetto a quanto comunicato inizialmente.
Le FAQ integrate nella piattaforma offrono chiarimenti e esempi sulle principali casistiche operative.
Conclusione della procedura e documenti generati
Una volta completate:
- la notifica iniziale,
- le eventuali rettifiche,
- e la conferma della coerenza dei dati,
la piattaforma permette di scaricare:
- un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato, che attesta l’avvenuta notifica;
- un file Excel contenente tutti i dati inseriti, strutturati per finalità amministrative e di controllo.
Questi documenti costituiscono la base per gli adempimenti durante il periodo transitorio e per eventuali verifiche successive da parte delle Amministrazioni.
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