Esportatori abituali, invalidazione delle dichiarazioni d’intento. Istruzioni Entrate
Pubblicato il 02 novembre 2021
In questo articolo:
- Legge di Bilancio 2021, contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva
- Presidio antifrode, controlli preventivi
- Dichiarazioni d’intento trasmesse, procedura di invalidazione
- Divieto di rilascio di nuove dichiarazioni d’intento
- Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili
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Con il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui alla Legge di Bilancio 2021 (commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge n. 178/2020).
Interessati sono gli esportatori abituali, che vogliono avvalersi del regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto Iva, previa presentazione di una lettera d’intento da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per via telematica.
Tali soggetti, per effettuare acquisti non imponibili, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.
Legge di Bilancio 2021, contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva
La Legge n. 178/2020, tra le misure fiscali, ha previsto il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva istituendo due macroaree di intervento.
La prima linea di intervento prevede l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali.
La seconda prevede, invece, l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo ad una lettera d’intento invalidata.
La stessa Legge demandava ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di fissare le modalità operative per l’attuazione del suddetto presidio antifrode.
Presidio antifrode, controlli preventivi
Con il documento di prassi del 28 ottobre, firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, vengono, così, definiti i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come indicato dalla Legge di bilancio 2021
Le disposizioni del provvedimento avranno effetto dal 1° gennaio 2022.
Si legge che le suddette attività di analisi di rischio e di controllo saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
L’attività di controllo verrà eseguita su tutte le dichiarazioni d’intento presentate; saranno, inoltre, disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.
Dichiarazioni d’intento trasmesse, procedura di invalidazione
Se dall’attività di analisi e controllo dovesse emergere che le dichiarazioni di intento sono state emesse irregolarmente, queste vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato, con un’apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento invalidata; anch’egli mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo Ini-Pec, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico.
Ricevuta la comunicazione, il contribuente che ha emesso la dichiarazione potrà rivolgersi all'ufficio delle Entrate per ulteriori informazioni e per presentare eventuale documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale, ferma restando l'efficacia dell'invalidazione.
Nel caso in cui l’ufficio riconosca fondate le ragioni del contribuente, procede in autotutela, entro trenta giorni, alla rimozione del blocco.
Divieto di rilascio di nuove dichiarazioni d’intento
Nel caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In questo caso viene emessa una ricevuta di scarto che contiene:
- l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione;
- l’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
Anche in questa eventualità la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili
Il provvedimento del 28 ottobre individua, poi, anche le modalità di emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili Iva in forza di una dichiarazione d’intento.
Si legge che per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
Pertanto, dovranno essere riportare nel campo 2.2.1.14 il codice natura N3.5, mentre gli estremi della sottostante dichiarazione d'intento dovranno essere riportati in appositi campi di dettaglio del blocco «altri dati gestionali» 2.2.1.16.
Se la dichiarazione d'intento risulta invalidata, il sistema invierà all'emittente ricevuta di scarto dell'e-fattura.
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