Cassa Forense: FAQ su esonero parziale contributi soggettivi 2021
Pubblicato il 24 settembre 2021
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Cassa Forense ha pubblicato alcune FAQ in tema di esonero parziale dal pagamento dei contributi soggettivi con scadenza 2021.
Domande di esonero parziale: chiarimenti agli iscritti
L’Ente di previdenza degli avvocati ha dato riscontro ad alcuni dei quesiti avanzati dagli iscritti, relativamente alle domande di esonero.
Supplenze a scuola? Sì alle istanze, possibile riproporzione dell’esonero
E’ stato chiesto, tra le varie questioni, se la domanda di esonero possa essere presentata anche da chi abbia ottenuto un incarico da docente o sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre e se il diritto all’esonero spetti all’iscritto che abbia fatto una supplenza a scuola.
La Cassa, in ordine a tali interrogativi, ha precisato che in tali casi è possibile fare domanda, “fermo restando che sul punto una decisione finale sarà presa con il successivo Decreto Ministeriale”.
Allo stato, infatti, l’istanza on line di esonero prevede che il professionista, tra le varie dichiarazioni, specifichi anche o di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di lavoro subordinato, oppure di essere stato titolare di lavoro subordinato nell’anno oggetto di esonero (anno 2021) per un periodo limitato.
E’ ipotizzabile – viene sottolineato nelle risposte - anche una soluzione che riproporzioni l’esonero “sulla base dei mesi per i quali non vi sia stato rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS”.
Istanza online di esonero non ancora presa in carico
Per i casi in cui la domanda di esonero dai contributi 2021 non sia stata ancora presa in carico, Cassa Forense, dopo aver ricordato che la scadenza dei contributi minimi 2021 nonché dei contributi in autoliquidazione anno 2020 (mod. 5/2021) è stata posticipata al 31 dicembre 2021, ha comunque rassicurato che, in attesa dell’emanazione di un successivo DM, fornirà le necessarie istruzioni in tempo utile.
L’eventuale pagamento di una o più rate – ha poi precisato – “non inficia il diritto all’esonero nella misura che sarà riconosciuta dal DM”, nel quale caso si procederà al rimborso e/o alla compensazione.
In tale contesto, sono stati anche riepilogati i passaggi per visualizzare e scaricare la ricevuta di regolare trasmissione della domanda via web
Modello 5 e domanda di esonero
A chi deve ancora presentare sia domanda di esonero che modello 5 chiedendo quale priorità dare ai relativi invii, è stato chiarito che i due adempimenti sono completamente slegati tra loro.
Così l’invio telematico del mod. 5/2021 resta un adempimento obbligatorio con termine di scadenza perentorio al 30 settembre 2021 che prescinde dalla presentazione dell’istanza esonero parziale dei contributi soggettivi con scadenza 2021, la quale, invece – viene rammentato - può essere inviata telematicamente entro e non oltre il 31 ottobre 2021.
L’inoltro dell’istanza esonero – ha altresì precisato la Cassa in riscontro ad analoga questione - non determinerà alcuna variazione degli importi dovuti a titolo di contributi minimi 2021 e di contributi in autoliquidazione 2020 – Mod. 5/2021 con scadenza 31 dicembre 2021.
Si resta comunque in attesa dell’emanazione di un successivo DM che preciserà l’importo riconosciuto per l’esonero in esito al quale la Cassa fornirà le necessarie istruzioni.
Le altre precisazioni
Le FAQ, a chi chiedeva come pagare il contributo di maternità nell'ipotesi di accoglimento della domanda di esonero, hanno precisano che potrà essere utilizzato il codice relativo al solo contributo di maternità dell’anno 2021 indicato nella relativa riga del modello F24 precompilato e personalizzato.
Nel caso, poi, si volesse utilizzare la compensazione con i crediti vantati nei confronti dell’Erario è possibile utilizzare esclusivamente il canale telematico ENTRATEL/FISCONLINE.
Alcuni iscritti, una volta presentata la domanda di esonero parziale, hanno invece domandato se l'anno contributivo 2021 verrà comunque considerato per intero ai fini pensionistici se il proprio reddito professionale risulterà inferiore alla soglia di 10.300 euro.
L’esonero – ha risposto la Cassa - riguarda i contributi soggettivi con scadenza nell’anno 2021, e potrebbe riguardare anche l’eventuale integrazione facoltativa del contributo minimo soggettivo 2021.
Nelle ulteriori FAQ, l'Ente previdenziale privato ha precisato che:
- non è possibile richiedere l’esonero parziale 2021, nei casi in cui non sussiste un calo del fatturato nell’anno 2020 del 33% rispetto all’anno 2019;
- l’indennità di maternità concorre alla formazione del reddito ma non del volume d’affari: ai fini del calo del fatturato, occorre tener conto della dichiarazione IVA presentata al fisco raffrontando il volume d’affari 2020 con quello 2019;
- in caso di opzione di pagamento scelta per l’autoliquidazione 2019 - Mod.5/2020 in due rate con scadenza 31 marzo 2021 e 31 marzo 2022, la posizione contributiva viene considerata regolare ai fini dell’esonero parziale.
Le FAQ sono state diffuse ieri, 23 settembre, sul sito della Cassa di previdenza degli avvocati, dove vengono via via aggiornate in relazione alle richieste di chiarimento inoltrate dagli iscritti.
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