Esonero IVS. Dall'INPS le modalità di esposizione in Uniemens-PosAgri

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Esonero IVS. Dall'INPS le modalità di esposizione in Uniemens-PosAgri

Con il messaggio n. 1597 del 23 aprile 2024, l’Inps rende nota la corretta modalità di esposizione sul flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Esonero IVS: indicazioni generali

Le modalità di applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 sono state fornite con la circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024.

La legge di Bilancio 2024 ha previsto che l’esonero in trattazione è riconosciuto nella seguente misura:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

NOTA BENE: L’esonero non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti.

Esonero IVS: gestione per i datori di lavoro agricoli

La disposizione in trattazione si applica anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità). In tal caso, nel mese di erogazione delle ulteriori mensilità ovvero nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero verrà calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

Esonero IVS nel flusso Uniemens-PosAgri

L’esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri deve essere effettuata con le seguenti modalità:

  • nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore;
  • nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, deve essere valorizzato il campo con i codici 8 o 9, inserendo esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo.

ATTENZIONE: Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già inviato i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate, gli stessi devono essere sostituti con l’invio, entro il 31 maggio 2024, dei flussi corretti.

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