Esonero IVS 6-7% e bonus mamme 2024: chi guadagna e chi perde

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Esonero IVS 6-7% e bonus mamme 2024: chi guadagna e chi perde

Con la pubblicazione delle circolari INPS n. 11 del 16 gennaio 2024 e n. 27 del 31 gennaio 2024 si chiude il cerchio del quadro regolatorio di due importanti misure previste dalla legge di Bilancio 2024:

  • l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti nella misura del 6% o del 7% in base al valore della retribuzione previdenziale imponibile e secondo le soglie massime previste (articolo 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213);
  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche per le lavoratrici madri di due figli, nel limite massimo consentito e alle condizioni previste, cd. bonus mamme (articolo 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Come spiegato dall’INPS, pur essendo, in presenza dei presupposti legittimanti, applicabili entrambe, le due misure sono di fatto alternative, coprendo (e, come vedremo, ampiamente superandolo), la decontribuzione per le lavoratrici madri, interamente la quota contributiva massima esonerabile, per la stessa lavoratrice, con l’esonero IVS al 6% e al 7%.

L’analisi comparativa delle due agevolazioni contributive rivela però delle sorprese. Chi guadagna e chi ci perde dalla loro applicazione? Qualche esempio di calcolo ci aiuterà concretamente a capirlo.

Ma prima è giusto focalizzarsi sulle caratteristiche principali dei due esoneri relativamente ai periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Esonero contributivo IVS del 6% e del 7%

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti nella misura del 6% o del 7% è previsto dall’articolo 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Le regole operative sono state declinate nella circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024 (si veda anche la circolare n. 1 del 6 febbraio 2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro).

Quota contributi IVS a carico del lavoratore esonerabile

6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima

7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima

Periodo di operatività

Periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

Quota dovuta dal lavoratore

3,19% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima

2,19% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima

Beneficiari

Tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ivi compresi gli apprendisti, esclusi i lavoratori domestici

Se il lavoratore è contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro part-time per cui siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

Comunicazione al datore di lavoro

No, il datore di lavoro applica l’esonero automaticamente

Per approfondireEsoneri IVS e lavoratrici madri: come si applicano in busta paga

Decontribuzione per le lavoratrici madri o bonus mamme

La decontribuzione per le lavoratrici madri è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023, n. 213 e regolata dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024.

Quota contributi IVS a carico del lavoratore interamente esonerabile

9,19% nel limite massimo annuo di 3.000 euro (su base mensile pari a 250 euro)

Periodo di operatività

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento di 18 anni di età del figlio più piccolo (fino a 17 anni e 364 giorni)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per le lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento di 10 di età del figlio più piccolo (ovvero 9 anni e 364 giorni).

Quota dovuta dal lavoratore

0

Beneficiari

Lavoratrici madri, pubbliche e private, anche agricole titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurati e instaurandi nel periodo di operatività dell’esonero.

Sono escluse le lavoratrici domestiche.

La lavoratrice contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro part-time può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto nel rispetto delle soglie massime non riparametrate.

Comunicazione al datore di lavoro

Sì, con indicazione del numero dei figli e dei codici fiscali di due o tre figli.

Per approfondireEsoneri IVS e lavoratrici madri: come si applicano in busta paga

Esoneri IVS a confronto: esempi di calcolo

Veniamo ora agli esempi di calcolo.

Rappresentiamo di seguito quanto risparmia la lavoratrice in caso di applicazione dell’uno o dell’altro esonero in specifiche ipotesi.

Caso 1

Mamme con due, tre o più figli e con contratto a tempo indeterminato

Retribuzione imponibile mensile lorda

(in euro)

Esonero contributivo 6%-7%

Bonus mamma 9,19%

500 

35

45,95

1.000

70

91,9

1.500 

105

137,85

1.922

134,54

176,60

2.000 

120

183,80

2.500 

150

229,75

2.691 

161,46

247,30

2.700

-

248,13

> 2.720 

-

250

Caso 2

Mamme con un figlio e con contratto a tempo indeterminato

Mamme con due, tre o più figli e con contratto a tempo determinato

Retribuzione imponibile mensile

(in euro)

Esonero contributivo 6% - 7%

Bonus mamma 9,19%

500 

35

-

1.000 

70

-

1.500 

105

-

1.922 

134,54

-

2.000 

120

-

2.500

150

-

2.691 

161,46

-

2.700 

-

-

> 2.720

-

-

Caso 3

Mamme con due, tre o più figli e con contratto di apprendistato (aliquota 5,84%)

Retribuzione imponibile mensile

(in euro)

Esonero contributivo 6% - 7%

Azzeramento

Bonus mamma

Azzeramento

500

29,2

29,2

1.000 

58,4

58,4

1.500 

87,6

87,6

1.922 

112,24

112,24

2.000 

116,8

116,8

2.500

146

146

2.691

157,15

157,15

2.700 

-

157,68

3.000 

-

175,20

Caso 4

Mamme con due, tre o più figli e con contratto part-time a tempo indeterminato 

Retribuzione imponibile mensile lorda

(in euro)

Esonero contributivo 6%- 7%

Bonus mamma

9,19%

Rapporto 1

500

Rapporto 2

500

Rapporto 1

35

Rapporto 2

35

Totale 70

Rapporto 1

45,95

Rapporto 2

45,95

Totale 91,9

Rapporto 1

1.000

Rapporto 2

1.000

Rapporto 1

70

Rapporto 2

70

Totale 140

Rapporto 1

91,9

Rapporto 2

91,9

Totale 183,8

Rapporto 1

1.500

Rapporto 2

2.000

Rapporto 1

105

Rapporto 2

120

Totale 225

Rapporto 1

137,85

Rapporto 2

183,80

Totale 321,65

Rapporto 1

2.800

Rapporto 2

2.800

-

Rapporto 1

250

Rapporto 2

250

Totale 500

Cosa emerge dal confronto

Gli esempi di calcolo evidenziano che:

  1. sia dell’esonero contributivo parziale sia del bonus mamme beneficiano più consistentemente gli stipendi più alti e tale effetto è ancora più marcato nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro part-time;
  2. il bonus mamme penalizza le lavoratrici con un solo figlio e le lavoratrici precarie, che possono fruire solo dell’esonero contributivo parziale e nei limiti di retribuzione imponibile previsto;
  3. per le lavoratrici apprendiste non esiste una differenza sostanziale in termini di beneficio fruito per l’esonero contributivo parziale e per il bonus mamme in quanto l'aliquota contributiva a loro carico è pari al 5,84% e pertanto viene completamente azzerata in entrambi i casi.

Infine, una annotazione.

Il risparmio da esonero contributivo è lordo e  per capire il reale beneficio occorre considerare anche il conseguente aumento della base imponibile IRPEF e dell’imposta lorda da versare.

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