Esoneri IVS e lavoratrici madri: come si applicano in busta paga

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Esoneri IVS e lavoratrici madri: come si applicano in busta paga

Due misure per l’anno 2024 idonee a ridurre il cuneo contributivo in carico ai lavoratori dipendenti: la prima concernente un abbattimento parziale della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti; la seconda inerente allo sgravio totale della medesima quota contributiva IVS per le lavoratrici madri. A prevederlo è la legge di Bilancio 2024 rispettivamente al comma 15 ed al comma 180.

Seppure i due esoneri potrebbero, di fatto, essere cumulabili, l’intreccio delle due disposizioni normative rende inconciliabili le misure, ferma restando la possibilità di fruire dell’uno o dell’altro esonero sulla base delle condizioni e del rispetto dei requisiti previsti da ciascuna delle misure su base mensile.

Nei periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sarà, dunque, possibile fruire per alcuni mesi dello sgravio “generalizzato” pari a 6 o 7 punti percentuali (nel rispetto delle retribuzioni massime ammesse) e, per altri mesi, dell’esonero rivolto alle lavoratrici madri (nel rispetto della soglia massima prevista).

Riduzione del cuneo contributivo 2024

L’art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, confermando quasi integralmente quanto già previsto nel secondo semestre dell’anno 2023 (nei termini modificati dal Decreto Lavoro), prevede in via “eccezionale” (e, dunque, non in modo strutturale) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero dedicato ai lavoratori dipendenti sulla quota di contributi ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pari a:

  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di2.692 euro al netto del rateo di tredicesima;
  • 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di1.923 euro al netto del rateo di tredicesima.

NOTA BENE: Rispetto alla precedente versione “2023”, l’applicazione dell’esonero in trattazione non ha effetti sulla tredicesima mensilità o sulle ulteriori mensilità aggiuntive. Le predette soglie di retribuzione imponibile devono, dunque, essere considerate al netto del rateo di tredicesima mensilità.

La misura è destinata sia ai lavoratori dipendenti del comparto privato che del comparto pubblico e non è soggetta ad autorizzazione della Commissione europea.

La verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali) deve essere effettuata con l’imponibile previdenziale del mese senza considerare l’eventuale rateo di tredicesima erogato mensilmente ovvero della tredicesima mensilità.

Pertanto:

  • laddove la retribuzione imponibile del singolo mese, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
  • laddove la retribuzione imponibile del singolo mese, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo inferiore o pari a 2.692 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 6%;
  • laddove la retribuzione imponibile del singolo mese, al netto del rateo di tredicesima, non superi il limite pari a 1.923 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 7%.

Le medesime regole valgono altresì per le ulteriori mensilità aggiuntive ivi inclusa la quattordicesima.

NOTA BENE: Con la circolare INPS 16 gennaio 2024, n. 11, sono stati confermati i codici di fruizione nel flusso Uniemens: “L094” per l’esonero 6%; “L098” per l’esonero 7%

Riduzione del cuneo contributivo – Ipotesi particolari

Con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, l’Istituto previdenziale, in continuità con le precedenti istruzioni di prassi amministrativa, ha evidenziato che:

  • nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (es. residui ferie, permessi, ratei, etc.) l’esonero non potrà trovare applicazione su tali ultimi emolumenti;
  • nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e, nel corso dell’anno 2025, dovessero essere erogate le ultime competenze (es. residui ferie, permessi, ratei, etc.) l’esonero non potrà trovare applicazione su tali ultimi emolumenti;
  • nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’esonero non può trovare applicazione con riferimento a quegli emolumenti riferibili all’anno 2024 ma erogati nel corso dell’anno 2025 (es. attività di lavoro straordinario nel sistema di calendario sfasato);
  • nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, vi siano più denunce individuali per il medesimo lavoratore (es. nei casi di variazione del rapporto di lavoro ovvero di trasformazione dello stesso), il limite di imponibile mensile per l’applicazione dell’esonero deve considerarsi unitario tra le due denunce;
  • quanto al punto precedente deve intendersi valido anche per le ipotesi di cessione di contratto ex art. 1406, Codice Civile, ovvero nelle ipotesi di operazioni societarie con continuazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, in capo al cessionario;
  • nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia più rapporti presso distinti datori di lavoro, la verifica del rispetto del massimale di retribuzione imponibile ai fini dell’esonero in commento andrà effettuata considerando autonomamente ogni rapporto di lavoro.

Coordinamento con l’esonero lavoratrici madri

Il comma 180, art. 1, della legge di Bilancio 2024, prevede un esonero contributivo totale sulla quota IVS, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, dedicato alle lavoratrici madri di tre o più figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Il successivo comma 181, prevede per il solo anno 2024, che la misura possa essere fruita anche dalle lavoratrici madri di due figli, sempreché siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

ATTENZIONE: L’esonero in trattazione è fruibile dalla mensilità di competenza febbraio 2024, così come specificato nella circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27, mediante esposizione degli appositi codici causali sul modello DM10.

Come anticipato nell’Approfondimento Lavoro dell'11 gennaio 2024, l’esonero in trattazione, pari al 100% dei contributi IVS a carico della madre lavoratrice, sarà incumulabile – in considerazione dell’entità dello stesso – con il generale esonero previsto dal sopracitato comma 15, art. 1, legge di Bilancio 2024. Invero, l’applicazione di quest’ultimo esonero, al massimo, può agire su una retribuzione imponibile di euro 2.692 euro (nella misura del 6%) con una quota contributiva ai fini IVS (al 9,19%) pari a 247,39 euro.

In tal senso, l’esonero previsto per le lavoratrici madri, pari a 250 euro mensili (€3.000 / 12) risulta già idoneo ad abbattere integralmente le ritenute previdenziali ai fini IVS, risultando – in ogni caso – di entità maggiore rispetto al precedente esonero sulla quota IVS del 6/7%.

Ciò assunto, si noti che il comma 180 della legge di Bilancio 2024 fa “salvo” quanto previsto dal comma 15 (riduzione 6/7%) sicché – sussistendone i presupposti legittimanti – potranno essere applicate, nel corso del 2024, entrambe le misure.

A titolo esemplificativo, dunque, laddove il figlio più piccolo della lavoratrice madre con tre o più figli raggiunga in un dato mese di competenza la maggiore età (avendo fruito dell’esonero totale ex comma 180), potrà accedere all’esonero IVS 6/7%, nel rispetto dei limiti massimi di retribuzione imponibile, sin dal mese immediatamente successivo.

Stesso principio può applicarsi anche nel caso in cui vi sia la nascita del secondo figlio, potendo la lavoratrice optare, in alternativa all’esonero 6/7%, per l’abbattimento totale della quota a carico prevista dai commi 180 e ss. 

Esonero madri e flusso Uniemens

Per la fruizione dell’esonero in trattazione, le lavoratrici del settore pubblico e privato, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, comunicando allo stesso il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

Nel flusso Uniemens, infatti, dovrà essere evidenziato il codice fiscale di tutti e due/tre figli, ivi incluso il codice fiscale del figlio più piccolo, consentendo all’Istituto di poter verificare l’effettiva possibilità di fruire della misura. Per i datori di lavoro del settore privato, dunque, a partire della mensilità di febbraio 2024, il beneficio dovrà essere esposto nelle denunce contributive valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELA3” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti almeno tre figli o il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti due figli;
  • l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3, madre di almeno tre figli. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l’applicativo di cui al paragrafo 7 deve essere indicata in una sola occorrenza il valore “N”;
  • nell’elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l’elemento non deve essere presente qualora <IdentMotivoUtilizzocausale> sia stato valorizzato con “N”;
  • nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 VIRTUALE” ricostruito come segue:

  1. Se validato il valore “ELA3”:
    • con il codice “L591”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 - tre o più figli”;
    • con il codice “L592”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 – tre o più figli”.
  2. Se validato il valore “ELA2”:
  • con il codice “L593”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”;
  • con il codice “L594”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”.

ATTENZIONE: Gli arretrati dell’esonero in trattazione, ivi inclusa la restituzione dell’eventuale esonero contributivo già fruito pari al 6/7% potrà avvenire nei flussi Uniemens delle mensilità di competenza marzo, aprile e maggio 2024. In tali ipotesi la riduzione del cuneo contributivo andrà riversata all’Istituto mediante esposizione dei codici di conguaglio “M054” e “M055” rispettivamente per la riduzione del 6% e del 7% sulla quota IVS a carico dei lavoratori.

Esoneri contributivi per i dipendenti – Infografica

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2023, n. 213

INPS – Circolare 16 gennaio 2024, n. 11

INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 27

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