Esonero INPS per aziende senza CIG, Istruzioni INPS

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Esonero INPS per aziende senza CIG, Istruzioni INPS

Con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, l’INPS ha fornito indicazioni operative riguardanti l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. In particolare, i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”.

Nell’istanza bisogna dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

Datori che non richiedono la CIG, esonero contributivo autorizzato

L’art. 12 del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L’INPS, pertanto, nel far presente che l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero di cui all’art. 12 citato è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, rende noto che il predetto aiuto è stato autorizzato con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

Decontribuzione per mancata richiesta di CIG, invio istanza

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art. 3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare:

  • di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19;
  • di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Considerato che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, disciplinati dalla medesima fonte normativa ovvero da fonti diverse, si basano sul principio dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo. Pertanto, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero in argomento.

Si ricorda, inoltre, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare:

  • né la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane);
  • né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).
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