Esonero filiere agricole, istruzioni INPS
Pubblicato il 13 aprile 2021
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Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS.
Esonero filiere agricole, la disciplina
L’art. 222 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha introdotto a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Esonero filiere agricole, datori di lavoro interessati
L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle P.A.
Rientrano nell’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020.
Esonero filiere agricole, misura dell’esonero
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
In particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Esonero filiere agricole, presentazione della domanda
Come anticipato in premessa, per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS.
In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime”.
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