Esonero contributivo No-CIG per le aziende con lavoratori della Gestione pubblica
Pubblicato il 07 gennaio 2021
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Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi.
L'INPS, facendo seguito alle precedenti istruzioni operative per le modalità di esposizione nella gestione dipendenti del settore privato, con il messaggio 5 gennaio 2021, n. 30, fornisce le indicazioni operative riguardanti le modalità di denuncia per i datori di lavoro privati che occupino lavorati iscritti alla Gestione pubblica.
L'Istituto rammenta che destinatari del beneficio sono, oltre i datori di lavoro privati:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica e industriali;
- gli enti morali ed ecclesiastici;
Per quanto concerne l'esposizione dei dati nel flusso Uniemens, nella sezione "ListaPosPA" i datori di lavoro autorizzati dall'INPS dovranno indicare i lavoratori beneficiari dell'esonero.
Infine, rileva che, ai fini del rimborso degli oneri, le denunce contributive effettuate dai datori di lavoro privati che occupano lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, verranno contabilizzate nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
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