Esonero no-CIG, ulteriori indicazioni INPS

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Esonero no-CIG, ulteriori indicazioni INPS

L’INPS, con il messaggio del 21 dicembre 2020, n. 4781, fornisce ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo per le aziende non richiedenti trattamenti di integrazione salariale.

L’Inps rammenta che, le aziende potranno richiedere il beneficio inoltrando all’Istituto, tramite il Cassetto bidirezionale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi” l’istanza di attribuzione del codice “2Q”, ai sensi dell’art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre 2020.

Le aziende interessate alla fruizione del beneficio dovranno dichiarare nell’istanza:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mese di maggio e giugno 2020;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione globale;
  • l’importo dell’esonero.

L’INPS precisa che, l’esonero può essere fruito per intero sulla denuncia relativa ad una sola mensilità a condizione che esista la capienza. Diversamente, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse utilizzando la procedura “Uniemes/vig”, fermo restando il limite è di 4 mesi. In tale ipotesi, la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e l’eventuale credito potrà essere utilizzato con altre partite a debito o con denunce successive ovvero rimborsato presentando telematicamente, apposita istanza di “Dichiarazione Compensazione o Rimb-cont”.

Per il calcolo dell’esonero l’Istituto specifica che l’ammontare è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

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