Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro: domanda dall’11 luglio
Pubblicato il 11 luglio 2017
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Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.
Si rammenta che l’esonero contributivo in questione – che opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore - spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
- 30% per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
- 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Con circolare del 10 luglio 2017 l’INPS ha fornito le relative indicazioni e le istruzioni, occupandosi nello specifico di:
- natura dell’esonero;
- datori di lavoro beneficiari;
- rapporti di lavoro incentivati;
- lavoratori per i quali spetta l’incentivo;
- condizioni per il diritto all’esonero;
- contratto di somministrazione;
- compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione;
- assetto e misura dell’incentivo;
- modalità di riconoscimento dell’incentivo;
- modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo;
- modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero.
Modalità di riconoscimento dell’incentivo
Chiarisce l’Istituto che i datori di lavoro che intendano fruire del beneficio devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
In particolare occorrerà inviare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando i dati specificati nella circolare e, entro o 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’INPS calcolerà l’importo dell’incentivo spettante, verificherà la disponibilità residua della risorsa e in caso di sufficiente capienza di risorse, informerà telematicamente che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione accolta, comporterà per il datore di lavoro l’obbligo di comunicare l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione.
Domanda
Poiché l’esonero sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande occorre tener presente che, come specificato dalla circolare INPS n. 109 del 10 luglio 2017, il modulo di prenotazione delle istanze verrà reso disponibile sul portale internet dell’Istituto in data 11 luglio 2017.
Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno 10 luglio 2017, pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell’incentivo, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
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