Cuneo contributivo e nuove aliquote IRPEF: effetti pratici in busta paga
Pubblicato il 11 gennaio 2024
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Quasi totalmente riconfermato l’esonero contributivo sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti che, per il 2024, non avrà effetti sulla tredicesima mensilità, esonero affiancato alla riduzione “quantitativa” degli scaglioni IRPEF.
Le predette misure, la prima prevista dalla legge di Bilancio 2024, la seconda dal decreto legislativo di attuazione del primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, concorreranno a ridurre il c.d. cuneo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro dipendente.
Per le lavoratrici madri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed almeno tre figli, il comma 180, articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha altresì previsto lo sgravio totale della quota contributiva ai fini IVS a loro carico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Esonero contributivo lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’art. 1, comma 15, legge di Bilancio 2024, viene confermato – quasi integralmente – l’esonero contributivo sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
La misura, già prevista dal comma 281, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, come innalzata dall’art. 39, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, consente ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, di fruire di un esonero sulla quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a loro carico pari a:
- 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di euro 2.692 al netto del rateo di tredicesima;
- 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di euro 1.923 al netto del rateo di tredicesima.
ATTENZIONE: Diversamente da quanto avvenuto nel corso dell’anno 2023, l’esonero contributivo in commento non troverà applicazione sulla tredicesima mensilità, per espressa esclusione del legislatore.
Anche per tale riduzione rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Al riguardo, se confermate le istruzioni del messaggio INPS 24 maggio 2023, n. 1932, ferma restando l’inapplicabilità dello sgravio in commento alla tredicesima mensilità, è possibile affermare che:
- per le mensilità aggiuntive ulteriori alla tredicesima, l’esonero può trovare applicazione a condizione che l’ammontare della retribuzione della mensilità “corrente” sommata alla retribuzione imponibile della mensilità aggiuntiva (esclusa la tredicesima) o del suo rateo non ecceda la soglia di retribuzione mensile prevista dalla disciplina in commento. In caso contrario, l’esonero non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile;
- laddove vi siano più denunce contributive, nel medesimo mese, per sopraggiunte variazioni del rapporto di lavoro i limiti di retribuzione sopracitati dovranno tener conto del rapporto di lavoro unitariamente considerato;
- il medesimo principio di cui al punto precedente trova applicazione anche nel caso di operazioni societarie e nelle ipotesi di cessione individuale di contratto di lavoro con passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità ovvero nelle ipotesi in cui il dipendente transiti da una posizione contributiva ad un’altra;
- nelle ipotesi in cui il dipendente abbia in essere due o più rapporti di lavoro subordinato presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale di retribuzione utile ai fini dell’applicazione dell’esonero in commento dovrà essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro.
Esonero contributivo lavoratori madri con almeno due figli
L’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, prevede un nuovo esonero contributivo dall’efficacia ultrannuale dedicato alle lavoratrici madri con tre o più figli.
La misura prevede, infatti, che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle predette lavoratrici, venga riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
ATTENZIONE: La misura è riconosciuta esclusivamente per le lavoratrici madri titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Come previsto dal successivo comma 181, per il solo anno 2024 (1° gennaio – 31 dicembre) potranno accedere alla misura le lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Diversamente dal similare esonero contenuto nell’art. 1, comma 137, legge di Bilancio 2022 (esonero della quota IVS a carico della lavoratrice madre post periodo di maternità), le nuove disposizioni trovano applicazione sia nei confronti delle lavoratrici madri dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato (non vi è nel testo della norma alcun espresso riferimento al solo settore privato).
Trattandosi di uno sgravio totale dell'aliquota IVS, salvo chiarimenti dell’Istituto previdenziale, non troverà “cumulo” il generale esonero 2024 sui contributi a carico dei lavoratori dipendenti previsti dal comma 15, art. 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Esonero lavoratrici madri – quota contributiva a loro carico |
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Periodo |
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 |
Dal 01/01/2024 al 31/12/2026 |
Datore di lavoro |
Settore pubblico e privato, con esclusione del settore domestico. |
Settore pubblico e privato, con esclusione del settore domestico. |
Tipologia contrattuale |
Tempo indeterminato. |
Tempo indeterminato. |
N. figli |
Almeno due figli. |
Almeno tre figli. |
Durata |
Fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. |
Fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. |
Limite max annuo |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
Limite max mensile |
€ 250 |
€ 250 |
Computo prestazioni pensionistiche |
Rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni. |
Rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni. |
Per l’effettiva applicazione della misura è necessario attendere le istruzioni dell’Istituto previdenziale.
Revisione delle aliquote IRPEF
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, ha rivisitato, per l’anno 2024, gli scaglioni delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche unificando i primi due scaglioni e prevendendo, dunque, un’unica aliquota al 23% per i redditi fino a 28.000 euro.
Ciò assunto, è possibile sintetizzare, come di seguito, la revisione che le anzidette aliquote hanno avuto nel corso dell’ultimo quadriennio:
Aliquote IRPEF |
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Reddito Imponibile |
Fino al 31/12/2021 |
Dal 01/01/2022 |
Dal 01/01/2024 |
Fino a 15.000 euro |
23% |
23% |
23% |
Da 15.001 a 28.000 euro |
27% |
25% |
|
Da 28.001 a 50.000 euro |
38% |
35% |
35% |
Da 50.001 a 55.000 euro |
43% |
43% |
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Da 55.001 a 75.000 euro |
41% |
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Oltre 75.000 euro |
43% |
Il comma 2, art. 1, del citato decreto legislativo – sempre limitatamente all’anno 2024, rivede le c.d. detrazioni da lavoro dipendente modificando, come di seguito, quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR (+75 euro al minimo di 1.880 euro):
Detrazioni da lavoro dipendente (Altre detrazioni art. 13 TUIR) |
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Redditi |
2021 |
2022-2023 |
2024 |
Reddito complessivo fino a 8.000 euro |
1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
1995 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro |
978 + 902 x ((28.000 – reddito) / 20.000) |
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Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro |
1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000) |
1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000) |
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Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro |
978 x ((55.000 – reddito) / 27.000) |
1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000 |
1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000 |
Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro |
Nessuna detrazione |
Nessuna detrazione |
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Reddito complessivo superiore a 55.000 euro |
Nessuna detrazione |
Alla luce di quanto sopra, la nuova “No tax area” si attesta a 8.673,91 euro di reddito lordo.
Al fine di neutralizzare gli effetti dell’aumento delle detrazioni ex art. 13, TUIR, sul trattamento integrativo, il comma 3, art. 1, decreto legislativo n. 216/2023, prevede che quest’ultimo verrà – per il 2024 – riconosciuto ai contribuenti con un reddito inferiore a 15.000 euro, nell’ipotesi in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione dei redditi di pensione, e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l), del TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
NOTA BENE: Ai fini del calcolo per il riconoscimento del trattamento integrativo viene neutralizzato l’incremento di 75 euro sulle “altre detrazioni” scongiurando una penalizzazione per i contribuenti rispetto alle minori imposte nette derivanti dalla rivisitazione in argomento.
Rimane fermo che il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto anche ai percettori dei redditi in trattazione superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate, sia di ammontare superiore all’imposta lorda:
- detrazioni per carichi familiari, art. 12, TUIR;
- detrazioni di lavoro dipendente (o altre detrazioni), art. 13, comma 1, TUIR;
- detrazioni per oneri, art. 15, comma 1, lett. a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari ed immobiliari per acquisto prima casa) e comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche), TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. c), (detrazioni su spese mediche) e 16-bis, TUIR (detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica);
- detrazioni previste da altre disposizioni normative.
Pertanto, laddove la somma delle detrazioni spettanti sopraelencate sia di importo superiore all’Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo sarà riconosciuto al contribuente il trattamento integrativo per un ammontare non superiore ad euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l’imposta lorda.
NOTA BENE: Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni contenute nei commi 1 e 2, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Simulazione degli effetti delle disposizioni fiscali 2024
QUADRO NORMATIVO |
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