Esercizio professione forense. Ok del Consiglio di stato allo schema di regolamento

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Esercizio professione forense. Ok del Consiglio di stato allo schema di regolamento

Il Consiglio di stato, con provvedimento n. 2496 datato 2 settembre 2015, ha espresso parere favorevole rispetto allo schema di decreto del ministro della Giustizia recante “Regolamento concernente l’accertamento dell’esercizio della professione forense, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

L’organo consultivo, dopo aver sottolineato che le disposizioni contenute nello schema di regolamento rispondono alle finalità indicate dall’articolo 21 della Legge n. 247/2012, ha comunque ritenuto opportuno evidenziare alcuni “suggerimenti ed osservazioni” per quel che riguarda i profili sia formali che sostanziali del testo.

Profili sostanziali

Rispetto a questi ultimi, in particolare, il Consiglio si è soffermato sulla disposizione che disciplina il procedimento per accertare la mancanza dei requisiti ai fini della cancellazione dall'albo del professionista. L’organo consultivo, sul punto, ha invitato l’Amministrazione a valutare l’opportunità di riesaminare la questione allo scopo di introdurre l’ipotesi specifica di sanatoria suggerita dal Consiglio nazionale forense (Cnf), di prevedere, ossia, la possibilità per il Consiglio dell’ordine di invitare il professionista interessato a sanare l’accertata carenza di requisiti.

Evidenziata anche l’opportunità, con particolare riferimento al requisito concernente la trattazione minima di almeno 5 affari nell’anno, di prevedere che l’interessato possa documentare, in luogo del numero fissato, la trattazione di un numero inferiore di affari connotati da particolare rilevanza e impegno professionali, tale da poter giustificare la permanenza dell’iscrizione nell’albo, “valorizzando in tal modo il dato sostanziale rispetto a quello meramente numerico”.

A seguire, il Collegio ha sottolineato, relativamente all’articolo che introduce, nelle ipotesi di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti, il termine di 12 mesi ai fini della nuova iscrizione, come la cancellazione per detto periodo dall’albo impedisca al professionista concretamente “di acquisire effettivamente i predetti requisiti”. In merito, viene dunque suggerito di considerare l’opportunità di prevedere, al posto della cancellazione, il passaggio dell’avvocato per un periodo minimo di 12 mesi in un eventuale albo dei non esercenti. 

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Requisiti doc per gli avvocati - Macheda

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