Esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Resta il raddoppio delle pene

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In materia di esercizio abusivo dell'attività finanziaria non è mutato il trattamento sanzionatorio previsto; ne consegue che, con riferimento ai limiti edittali delle pene detentive previste dall'articolo 132 del Testo unico bancario, occorre continuare ad applicare il fattore moltiplicativo ivi previsto e, in particolare, il raddoppio delle pene sancite dai Testi unici n. 385/93 e n. 58/98 e dalla Legge n. 576/82.

E’ quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 420 del 24 aprile 2013.

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