Esercizio abusivo della professione e compilazione della dichiarazione dei redditi. La parola alle Sezioni unite
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 ottobre 2011
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La Sesta sezione penale della Cassazione, con ordinanza n. 36951 del 13 ottobre 2011, ha rimesso alle Sezioni unite la questione sollevata da un uomo, imputato per i reati di truffa continuata, falsità materiale continuata e esercizio abusivo della professione di commercialista, il quale aveva contestato un'erronea applicazione dell'articolo 348 del Codice penale in virtù dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui “non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (articolo 348 Codice penale), la compilazione delle denunce dei redditi e dell'Iva, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dell'articolo 1 Dpr 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate – da un apposita norma – alla professione considerata”.
La Corte ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni unite rilevando come “effettivamente nella giurisprudenza di questa Corte, sussiste un risalente e non risolto contrasto tra due opposti filoni”.
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