Esercizio abusivo della professione. Confermato il sequestro dello studio odontoiatrico

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Con la sentenza n. 35554 del 17 settembre 2012, la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto dai giudici di merito nei confronti di uno studio odontoiatrico - comprese le relative apparecchiature elettromedicali, arredi e strumenti medicali ivi istallati - nell’ambito di un’indagine a carico dell’amministratore dello studio medesimo, accusato del reato di cui agli articolo 110 e 348 del Codice penale, per avere eseguito materialmente, pur essendo odontotecnico, prestazioni odontoiatriche.

A fronte delle doglianze del soggetto indagato, secondo cui la misura cautelare aveva violato il diritto al lavoro e al libero esercizio d'impresa degli altri soci, i giudici di Cassazione hanno spiegato, aderendo alle motivazioni già esposte dal Tribunale del riesame, che il vincolo sullo studio odontoiatrico conseguente al sequestro, impedendone l’uso, garantiva dal pericolo di reiterazione del reato ipotizzato; e ciò in un contesto in cui anche i due soci richiamati risultavano essere iscritti nel registro degli indagati, ipotizzandosi a loro carico un concorso nel reato di cui all’articolo 348 del Codice penale per aver consentito al ricorrente di esercitare abusivamente la professione di medico odontoiatra.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cassazione p. 19 - L'odontotecnico non può fare il dentista – Maciocchi

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