Esercizio abusivo. Basta un atto

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E' stata confermata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 11493 del 10 marzo 2014 – la condanna per esercizio abusivo della professione impartita nei confronti di una praticante avvocato abilitata al patrocinio che aveva trattato una causa di risarcimento danni eccedente le sue specifiche competenze.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha evidenziato che il reato in oggetto non richiede alcuna attività continuativa e organizzata della professione esercitata abusivamente ma si perfeziona anche con il compimento di un solo atto abusivo.

Di alcun rilievo le doglianze evidenziate dalla difesa dell'imputata la quale aveva dedotto di aver agito senza compenso, posto che l'attività era stata rivolta in favore della madre. Secondo la Suprema corte, tuttavia, la rilevanza economica o i risvolti patrimoniali dell'attività abusivamente esercitata sono da considerare elementi estranei alla struttura dell'illecito.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 18 - Esercizio abusivo della professione anche solo per una pratica
  • ItaliaOggi, p. 22 – Praticanti avvocati abusivi anche per un solo atto - Alberici

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