Esenzione Iva per il trasporto connesso all’importazione di beni

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Esenzione Iva per il trasporto connesso all’importazione di beni

La non applicabilità Iva per i trasporti di beni oggetto di importazione opera anche se tali beni non hanno scontato l’Iva in dogana all’atto dell’importazione.

Questo è quanto affermato dalla Corte di giustizia europea, il 4 ottobre 2017, nella sentenza relativa alla causa C-273/16 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 144 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 – direttiva Iva. La controversia ha visto protagonisti l’Agenzia delle Entrate e la Federal Express Europe Inc., filiale italiana del gruppo FedEx Corporation, in merito all’assoggettamento ad Iva delle spese di trasporto connesse con l’importazione di beni esenti dall’IVA.

Si è chiesto, con la questione pregiudiziale, se il combinato disposto degli artt. 144 e 86, primo paragrafo, della direttiva IVA possa essere interpretato nel senso che l’unica condizione per la non imponibilità ai fini IVA delle prestazioni connesse, consistenti nel servizio di trasporto interno c.d. inbound – dagli spazi aeroportuali sino a destinazione, nel territorio dello Stato membro, e con la clausola “franco destino” – è che il loro valore sia compreso nella base imponibile, a prescindere dal loro effettivo assoggettamento ad imposta in dogana, al momento dell’importazione dei beni.

Occorre ricordare che le spedizioni di merci di valore trascurabile o senza valore commerciale, da un lato, beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione e, dall’altro, sono esenti dall’IVA all’importazione. Gli Stati membri sono tenuti a non applicare l’Iva alle importazioni definitive di beni in provenienza da paesi terzi, precisando che tali Stati applicano l’esenzione per le prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile.

Per l’agenzia delle Entrate l’esenzione principale è diretta ad evitare la doppia imposizione, dato che, se le merci sono state esentate dall’IVA in dogana, le spese di trasporto connesse dovrebbero essere assoggettate all’IVA anche quando il corrispettivo è compreso nella base imponibile.

Ma la Corte Ue rileva che l’esenzione prevista all’articolo 144 della direttiva IVA riguarda lo stesso tipo di beni per i quali vige una franchigia, quindi l’obiettivo dell’esenzione non è quello di evitare situazioni di doppia imposizione, bensì quello di semplificare l’applicazione dell’imposta.

In conclusione, le spese di trasporto legate all’importazione definitiva di beni devono essere esentate dall’Iva, se il loro valore sia compreso nella base imponibile, anche se non hanno scontato l’Iva in dogana all’atto dell’importazione.

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