Esenti da Iva le fatture di vendita dei materiali ferrosi

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La Ctp di Bergamo, con sentenza n. 92, depositata il 21 dicembre 2009, dirime una controversia sorta tra un’azienda che vende materiali ferrosi e non, rottami e cascami e la Guardi di Finanza. Alla società era stato contestato il fatto che le fatture di vendita dei materiali ferrosi non riportavano l’ammontare dell’Iva perché emesse in base all’articolo 74, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. La Guardia di Finanzia ha così richiesto l’Iva per le fatture oggetto di verifica, basandosi sul fatto che i materiali venduti subivano delle modifiche, assumendo la qualità di materia prima secondaria. La società ha presentato ricorso, che è stato accolto dai giudici di prima istanza. Secondo la Commissione tributaria provinciale, infatti, le lavorazioni fatte dall’azienda non sono state riconosciute tali da mutare la natura dei materiali trattati. Di conseguenza, l’operato della società è stato riconosciuto in linea con le disposizioni contenute nella circolare n. 43/E/2008, secondo cui i rottami anche se subiscono delle lavorazioni parziali, sotto il profilo fiscale, rimangono pur sempre dei rottami. Non si ravvisa, cioè, alcun mutamento della natura delle merci acquistate dalla ricorrente.
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