Esecuzioni, salve le deroghe Inps

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costituzionale, con la sentenza n. 343 del 27 ottobre 2006, ribadisce che l’intervento dei creditori nelle procedure esecutive attivate nei confronti dell’Inps deve essere eseguito, a pena di improcedibilità, davanti al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce. Tale disposizione, atta ad arginare la moltiplicazione territoriale di provvedimenti esecutivi a carico dell’Inps nei casi di intervento di altri creditori nella procedura già instaurata con l’atto di pignoramento, privilegia il debitore esecutato quando questo è un istituto previdenziale. Anche altri provvedimenti sono stati presi, in tal senso, dal legislatore che ha previsto, ad esempio, che il creditore di un ente pubblico non economico non può procedere alla notificazione del precetto e quindi al processo esecutivo prima di 120 giorni dalla sentenza esecutiva, contrariamente a quanto avviene nei processi ordinari in cui i due atti possono essere eseguiti contestualmente (disposizione che concede, di fatto, al debitore Inps quattro mesi in più). 

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