Esecuzione sentenze in caso di restituzione dietro garanzia

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Esecuzione sentenze in caso di restituzione dietro garanzia

È rivolta alle strutture territoriali la nota, pubblicata dall'Agenzia delle Dogane, che interviene sulla questione dell'esecuzione delle sentenze alla luce del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 6 febbraio 2017.

Il decreto attua la garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente, in vigore dal 28 marzo 2017, e fornisce le regole della garanzia che il giudice può chiedere al contribuente, tenuto conto anche delle condizioni di solvibilità del contribuente, quando questi ottiene una condanna alla restituzione delle somme a opera della controparte e tali somme - diverse dalle spese di lite - superano i diecimila euro.

Si ricorda che il principio di immediata esecutività delle sentenze che condannano l’ente impositore alla restituzione di importi al contribuente, ex art. 69 del DLgs. 546/92 come modificato dal DLgs. 156/2015, comporta che, in caso di inerzia, il contribuente possa subito azionare il giudizio di ottemperanza.

La garanzia

Nella nota n. 31568 del 24 marzo 2017 delle Dogane, è ricordato che il decreto fissa il contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale la stessa può essere escussa a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

E relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da Iva riscossa all’importazione, spiega che la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale: il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio.

Inoltre, circa i casi di sospensione giudiziale dell’atto impugnato (ex articoli 47, comma 5, 52, comma 6 e 62 bis, comma 5, del D. Lgs n.546/1992), è ricordato che la garanzia, qualora l’oggetto del contenzioso sia costituito da risorse proprie tradizionali e da Iva riscossa all’importazione, “è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all’estinzione del processo”.

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