Escluso il reato di guida alterata se il conducente rifiuta il secondo test alcolemico

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La Corte di cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 10655 del 16 marzo 2011 ha stabilito che rifiutarsi di eseguire il secondo test alcolemico non può portare alla condanna per guida alterata ma solo per rifiuto di sottoporsi al test.

I magistrati hanno sottolineato come non è ammissibile condannare il conducente per guida alterata sulla base di un solo riscontro analitico dell'etilometro. Il reato applicabile sarà limitato al rifiuto di eseguire il test.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Il rifiuto dei controlli limita la pena

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