Esclusione della punibilità solo per condotte relative alle somme rimpatriate

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La non punibilità prevista dalla disciplina del cosiddetto “scudo fiscaledi cui al Decreto legge n. 78/2009, va intesa in termini rigorosamente restrittivi e riguarda solo condotte relative a somme che dall'estero rientrano in Italia e non, invece, condotte che sono distinte e diverse e che non afferiscono ad importi oggetto del beneficio fiscale.

Diversamente opinando, il legislatore avrebbe sconfinato in una sostanziale previsione di amnistia che, per contro, avrebbe necessitato di una maggioranza qualificata ai sensi di quanto sancito dall'articolo 79, comma 1 della Costituzione.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 38695 del 23 settembre 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 37 - Il vecchio scudo non salva dal sequestro - Negri

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