Esami di Stato, abilitazioni e tirocini: Decreto scuola in GU

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Esami di Stato, abilitazioni e tirocini: Decreto scuola in GU

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (cosiddetto “Decreto scuola”).

Esami di Stato per accesso alle professioni, misure eccezionali

Il provvedimento, oltre a contenere misure straordinarie riguardanti la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, l’avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del ministro dell'Istruzione, interviene con disposizioni eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché  per assicurare la continuità, anche durante l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, delle attività formative delle Università, comprese quelle pratiche e di tirocinio.

Nello specifico, l’art. 5 del Dl tratta delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del ministero della Giustizia, disponendone la sospensione per 60 giorni, così come previsto per le procedure concorsuali relative all'accesso al pubblico impiego.

Comprese, nella sospensione, anche le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Fermo quanto previsto da tale disposizione, il successivo art. 6 prevede la possibilità, per il ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Qualora si renda necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, si potranno individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese modalità a distanza per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici.

Pratica forense: deroga a numero minimo di udienze

In tema di praticantato forense, è disposto che il semestre di tirocinio professionale tenuto durante il periodo di sospensione delle udienze possa considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze.

Inoltre, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del Dl n. 18/2020 (e che si siano visti prorogare la sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio al 15 giugno 2020), la durata del tirocinio professionale è ridotta a 16 mesi.

Il Dl n. 22/2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020 ed entra in vigore oggi, 9 aprile.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 7 aprile 2020 - Professionisti. Misure urgenti su esami di Stato e abilitazioni – Pergolari

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