Esame avvocato: proroga regime transitorio, nuovo punteggio minimo
Pubblicato il 14 febbraio 2025
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Con gli ultimi emendamenti approvati durante la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) - sul quale il Senato ha accordato la fiducia al Governo nella seduta del 13 febbraio 2025 - sono state introdotte nuove proroghe riguardanti il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
I due rinvii sono stati aggiunti alle disposizioni in materia di Giustizia già contenute nel testo del Decreto legge.
Patrocinio in Cassazione: proroga della disciplina transitoria
Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 10 del Decreto, in primo luogo, dispone la proroga di un ulteriore anno della disciplina transitoria relativa all'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La disposizione consente agli avvocati in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012 di iscriversi all'albo fino al 2 febbraio 2026, invece della precedente scadenza fissata al 2 febbraio 2025.
Modifica dell’articolo 22 della Legge n. 247/2012
L'intervento normativo modifica l’articolo 22 della Legge n. 247/2012, estendendo il periodo transitorio e consentendo l’iscrizione agli avvocati che maturino i requisiti entro 13 anni dall’entrata in vigore della riforma, anziché entro i precedenti 12 anni.
La proroga permette quindi di applicare ancora le regole previgenti per un altro anno, mantenendo un accesso facilitato all'albo speciale.
Esame avvocati: slitta l'entrata in vigore della nuova disciplina
L'articolo 10, comma 2-ter, a seguire, differisce di un ulteriore anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato.
Il differimento si inserisce in una serie di rinvii che hanno posticipato progressivamente l’entrata in vigore della nuova disciplina, inizialmente fissata a soli due anni dall’approvazione della legge. Numerosi interventi normativi hanno contribuito a spostare nel tempo l’applicazione della riforma.
Regime speciale esteso al 2025
E' dunque estesa anche per la sessione del 2025 la disciplina speciale già applicata per le sessioni d'esame del 2023 e 2024.
Questa disciplina speciale - si rammenta - è stata originariamente introdotta per rispondere alle difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria e ha semplificato le modalità di svolgimento dell’esame rispetto alla normativa ordinaria.
Secondo questo regime, l’esame di abilitazione è articolato in una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario su un quesito scelto tra diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo, con valutazione minima di 18 punti da parte di una sottocommissione esaminatrice.
La prova orale, invece, è suddivisa in tre fasi: la discussione di un caso pratico in una delle materie giuridiche principali, l’analisi di questioni giuridiche su tre materie, e la verifica della conoscenza dell’ordinamento forense e delle responsabilità professionali dell’avvocato.
Esame avvocato: modificato il punteggio minimo per la prova orale
Un’ulteriore novità introdotta dal comma 8-bis riguarda l’eliminazione del requisito del punteggio complessivo minimo di 105 punti per il superamento della prova orale. Questa modifica mira a rendere meno rigido il sistema di valutazione e a garantire maggiore accessibilità alla professione forense.
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