Erronea iscrizione al CRIF. Cancellazione dalla banca dati e risarcimento dei danni

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 16279 del 25 settembre 2012, ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un’azienda che si era visto negare un prestito in quanto risultava erroneamente iscritto ad una banca dati del CRIF per una situazione di insolvenza nei confronti di una società finanziaria ed in relazione a un finanziamento che risultava erogato a suo favore.

L’uomo aveva adito la Corte di legittimità in quanto i giudici dei gradi precedenti, pur avendo accolto la domanda di cancellazione dall’elenco del CRIF, avevano escluso la richiesta di risarcimento dei danni dallo stesso avanzata sia nei confronti della società finanziaria che del CRIF.

La Suprema corte, in particolare, ha ritenuto fondata la censura prospetta dal ricorrente con riferimento alla posizione della società finanziaria la quale – si legge nel testo della decisione - avrebbe dovuto adottare idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la correttezza e l’esattezza dei dati comunicati al gestore. I giudici di merito, quindi, avrebbero dovuto verificare se, in relazione alla circostanza della ricezione dei dati del richiedente il prestito da parte di un terzo, la finanziaria avesse tenuto un comportamento di acquisizione dei dati poi inviati alla CRIF conforme all’obbligo impostogli dalla legge.
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