Errato uso del regime MOSS. Come si rettifica
Pubblicato il 15 aprile 2021
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Istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate - con risposta n. 246 del 14 aprile 2021 - circa la regolarizzazione per errata applicazione del regime Mini One Stop Shop (MOSS).
Il caso trattato riguarda un contribuente – che svolge su internet attività di commercio al dettaglio di beni acquistati da privati (B2C) – il quale afferma di aver erroneamente presentato la dichiarazione con la procedura MOSS, dettagliando le cessioni di beni destinate a consumatori finali residenti in altri Stati membri e l'Iva dovuta secondo le aliquote proprie di detti Stati, e di aver eseguito il relativo versamento dell'imposta in data 20 luglio 2020 con addebito sul conto corrente.
Si chiede la procedura da seguire per sanare le irregolarità dichiarative e di versamento.
Regime MOSS. Come funziona
Secondo tale disciplina, si applica l’Iva nello Stato di residenza del cedente se l'ammontare delle cessioni di beni spediti o trasportati nell'altro Stato membro non supera, nell'anno precedente e in quello in corso, l'importo di 100.000 euro per le cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, destinate a consumatori finali, a patto che il cedente non abbia optato per la tassazione nel paese di destinazione.
Chi aderisce al regime MOSS – attraverso apposita procedura senza doversi identificare nei vari Paesi Ue di residenza dei committenti privati - può trasmettere telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali, contenenti le informazioni dettagliate sui servizi elettronici prestati nei confronti di clienti situati in altri Stati Ue, e versare l’Iva dovuta.
E’, poi, lo Stato in cui il contribuente è identificato a ripartire l’imposta tra i singoli Paesi dell’Unione.
Al momento, tale regime è applicabile soltanto per il commercio elettronico diretto; dal prossimo 1° luglio sarà allargato il raggio di azione e comprenderà le vendite a distanza intracomunitarie di beni, di beni importati da territori terzi o paesi terzi e alcune cessioni interne di prodotti, nonché tutti i tipi di servizi B2C.
Regime MOSS. Procedura per regolarizzazione
La risposta delle Entrate indica i passi da compiere per rimediare all’errato utilizzo del regime MOSS per dichiarare e versare l'Iva:
- rideterminare il debito Iva relativo al trimestre, computando nella liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il regime MOSS;
- versare l'imposta dovuta, al netto di quanto già versato per il trimestre di riferimento, utilizzando il codice tributo 6032/2020, non detraendo quanto versato tramite MOSS (vanno inclusi gli interessi e la sanzione);
- versare la sanzione prevista per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva potendo usufruire del ravvedimento operoso (la regolarizzazione della comunicazione può avvenire prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva);
- rettificare la dichiarazione Iva trimestrale presentata tramite la procedura MOSS, apportando le modifiche direttamente alla dichiarazione originaria attraverso il Portale MOSS.
Infine, in sede di controllo della dichiarazione rettificativa, l’Iva versata in eccesso sarà restituita:
- direttamente dal Paese membro in cui il contribuente è identificato se la rettifica è effettuata prima della ripartizione dell'imposta tra i Paesi Ue;
- dai singoli Paesi membri di consumo se la rettifica è avvenuta quando l’imposta è stata già suddivisa.
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