E-commerce con nuove regole Iva
Pubblicato il 02 marzo 2021
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Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26 febbraio 2021, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Dlgs di recepimento delle modifiche agli obblighi Iva sul commercio elettronico diretto ed indiretto.
Si tratta del recepimento delle direttive 2017/2455/Ue e 2019/1995/Ue, riguardanti:
- le vendite intracomunitarie di beni e le modalità di assolvimento dell’IVA a distanza mediante “sportello unico” (OSS);
- le vendite a distanza facilitate mediante interfacce elettroniche.
Le nuove regole saranno in vigore dal 1° luglio 2021.
Le novità apportate attengono al pacchetto e-commerce con l’intento di rendere meno onerosi gli obblighi in materia di Iva per le imprese del settore che effettuano scambi transfrontalieri.
Emerge, fra tutte, la previsione di un’unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sotto della quale la prestazione Iva rimane imponibile nello Stato di appartenenza. Superato l’importo, l’imposta si applica nello Stato di destinazione.
Allargamento del MOSS
Viene esteso l’ambito di operatività semplificata del MOSS (ridenominato OSS o “One Stop Shop”) alla generalità delle prestazioni di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Applicando tale regime, dunque, l’Iva verrà assolta in un solo Stato Ue, senza obbligo di identificarsi nello Stato dell’acquirente e i soggetti passivi potranno beneficiare di semplificazioni per quanto concerne gli obblighi documentali.
Disposto anche un termine più ampio per il pagamento dell'Iva e per la presentazione della dichiarazione trimestrale: non più il 20, ma l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre.
Marketplace
Altre disposizioni riguardano le vendite a distanza facilitate attraverso l’uso di interfacce elettroniche (Marketplace). Le imprese che effettuano tali transazioni saranno considerate direttamente responsabili dell'applicazione dell'Iva per le seguenti cessioni:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nella Ue, se effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Unione;
- vendite a distanza di beni importati da paesi extraUe in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
In tali situazioni, il soggetto passivo:
- si considera abbia acquistato e ceduto egli stesso le merci;
- si presume corrisponda al cedente dei beni, assumendo i diritti e gli obblighi del fornitore sottostante ai fini dell’Iva.
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