Errata indicazione del nome del contribuente? Mera irregolarità

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Errata indicazione del nome del contribuente? Mera irregolarità

La notifica della cartella reca un nome diverso e un indirizzo scorretto rispetto a quanto risultante dall'atto notificando? Mera irregolarità che non determina la nullità dell'atto né la sua inesistenza.

Notifica inesistente e notifica nulla, sanabile

La notificazione è inesistente, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione.

Questi ultimi sono dati dall'attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato e dotato, per legge, della possibilità giuridica di provvedervi e dalla consegna dell'atto, intesa "come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, esclusi, dunque, il luogo della sua esecuzione quand'anche privo di collegamento con il destinatario".

La notifica è invece nulla - e sanabile per raggiungimento dello scopo - in ogni altro caso di difformità dal modello legale, qualora la stessa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni normative, sia comunque materialmente avvenuta.

Nome diverso e indirizzo scorretto? Mero errore, notificazione legittima

E' quanto rammentato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 34740 del 25 novembre 2022, pronunciata sul ricorso promosso da una contribuente, nella sua qualità di socio di studio associato, oppostosi ad un cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatico formale delle dichiarazioni dei redditi Unico e sostituto di imposta.

Il ricorrente aveva impugnato la decisione di merito, confermativa della cartella, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione di legge, per avere la CTR affermato l'infondatezza dell'eccezione, dallo stesso sollevata, di inesistenza o nullità della notifica della cartella in esame per incertezza del destinatario, in ragione della carenza di identità tra l'intestatario della cartella e la persona a cui era stata effettuata la notifica.

La Commissione regionale, in particolare, aveva ritenuto che il vizio in questione fosse meramente formale e non tale da determinare la nullità dell'atto, che aveva raggiunto il proprio scopo, essendo stato consegnato all'effettivo destinatario.

Secondo il contribuente, invece, l'errore riguardante il destinatario e l'indirizzo di residenza era tale da determinare l'inesistenza della notifica. 

Subordinatamente a tale motivo e nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto di riscossione fosse stata dichiarata nulla e non inesistente, il ricorrente aveva altresì lamentato il fatto che i giudici di merito avessero considerato sanata, con effetto ex tunc, l'affermata nullità della notifica per effetto dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del contribuente, e ciò senza considerare che, quand'anche fosse stato possibile parlare di nullità e quindi di sanabilità, quest'ultima avrebbe operato ex nunc e sarebbe stata perciò possibile solo se intervenuta prima del decorso del termine di decadenza, mentre nella specie il ricorso davanti alla CTP era stato proposto quando la decadenza era ormai maturata. 

Il Collegio di legittimità ha ritenuto infondate le predette doglianze, e ciò alla luce dei principi sopra richiamati, per come enunciati dalla giurisprudenza di Cassazione.

Nella specie, era pacifico che non si fosse realizzata nessuna delle due citate condizioni (inesistenza e nullità) atteso che la raccomandata contenente la cartella di pagamento era stata ricevuta dall'effettivo intestatario della stessa, ancorché la notifica recasse un nome diverso e un indirizzo scorretto, rispetto a quanto risultante dall'atto notificando.

Tali circostanze erano state accertate dai giudici di merito, laddove avevano affermato che l'atto era stato ricevuto dalla persona che era risultata essere l'effettiva destinataria, con la conseguenza che l'errore lamentato non poteva che costituire mera irregolarità.

Ciò premesso, anche la seconda censura doveva ritenersi infondata, non potendo configurarsi la sanatoria di un atto meramente irregolare e non nullo e non rilevando, pertanto, la decorrenza della sua efficacia.

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