Erogazione prestazioni assistenziali, accertamento redditi anno 2017
Pubblicato il 29 luglio 2021
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Il diritto alla titolarità delle prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale spetta ai soggetti con un reddito non superiore al limite previsto dalla Legge.
I soggetti beneficiari, di tali prestazioni, devono comunicare all’Istituto previdenziale la propria situazione reddituale nel caso in cui non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero abbiano effettuato parzialmente la comunicazione.
In particolare, le prestazioni che necessitano dei suddetti adempimenti sono le seguenti:
- pensione di inabilità;
- assegno mensile di assistenza;
- pensione ai ciechi civili;
- pensione ai sordi;
- assegno sociale.
A seguito di una serie di accertamenti sono stati riscontrati numerosi inadempimenti da parte dei soggetti interessati, pertanto, l’Istituto previdenziale ha trasmesso agli interessati un primo sollecito a provvedere alle comunicazioni reddituali.
Ciò premesso, l’Inps, con il messaggio 28 luglio 2021, n. 2756, comunica che, in mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni assistenziali.
Lavorazione delle prestazioni per gli anni 2017 e seguenti
Al fine di acquisire le dichiarazioni dei redditi, l’Inps individuerà i soggetti in età lavorativa (compresa tra 18 anni e 65 anni e 7 mesi), ai quali invierà la nota di preavviso di sospensione a mezzo raccomandata A/R.
Entro 60 giorni dall’invio del preavviso i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti tramite la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione ex art. 35, comma 10, Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207”.
In caso di mancato riscontro entro il predetto termine, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà agli interessati la comunicazione di sospensione a mezzo raccomandata A/R.
Decorsi ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione e senza che vi sia stato alcun riscontro, la prestazione sarà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La revoca verrà comunicata con raccomandata A/R.
Lavorazione delle prestazioni assistenziali
Nei confronti dei soggetti titolari di assegno sociale ordinario/pensione sociale o di assegno sociale sostitutivo e che non abbiano compiuto 80 anni di età alla data del 31 dicembre 2017, l’Istituto provvederà:
- ad inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
- ad invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Modalità di comunicazione dei dati reddituali
I soggetti interessati potranno effettuare la necessaria ricostituzione reddituale:
- online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto previdenziale (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.
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