Ergastolo ostativo: requisiti stringenti per i benefici penitenziari

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Ergastolo ostativo: requisiti stringenti per i benefici penitenziari

Oltre a misure di rinvio della riforma del processo penale e in tema di obblighi di vaccinazione anti Covid, il recente Decreto legge n. 162/2022 - approvato dal Consiglio dei ministri il 31 ottobre 2022 - contiene disposizioni in materia di ordinamento penitenziario ed ergastolo ostativo.

In proposito, l'intervento messo a punto dal nuovo Governo dà seguito alla sollecitazione mossa al Parlamento dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 97/2021, per quel che riguarda i benefici penitenziari da concedere ai detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia.

La Consulta, si rammenta, aveva appositamente disposto un ulteriore rinvio - all'8 novembre 2022 - dell’udienza di trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia, "per consentire al Parlamento di completare i propri lavori”.

Nella formulazione delle nuove misure, è stata quindi ripresa la proposta di legge sull’art. 41 - bis dell’ordinamento penitenziario, già approvata dalla Camera nel corso della precedente legislatura.

Nel testo del Dl, in particolare, sono indicati dei requisiti stringenti, volti ad impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza.

Si prevede, così, che ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, non sia necessaria solo la buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento.

Oltre all'obbligo di risarcire i danni provocati, si richiedono anche requisiti che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti.

Niente automatismi, dunque, sulla concessione dei benefici ma l’introduzione di un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l’obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire i necessari pareri.

Per quel che concerne, in particolare, la liberazione condizionale, la relativa richiesta potrà essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena.

Il Decreto legge, a seguire, prevede una norma transitoria per detenuti che abbiano commesso reati prima dell’entrata in vigore della riforma.

Ordine pubblico: stretta sui rave

Il medesimo provvedimento, per finire, contiene anche norme in materia di ordine pubblico, per quel che riguarda, in particolare, la prevenzione e il contrasto dei raduni illegali.

Vengono modificate, in proposito, le norme relative all’invasione di terreni o edifici, pubblici o privati, attraverso la previsione del nuovo art. 434-bis del Codice penale.

Quest'ultimo articolo dispone la reclusione da 3 a 6 anni e la multa da mille a 10mila euro, se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica.

Nelle ipotesi di condanna o patteggiamento per tale reato, è prevista la confisca delle cose utilizzate per commettere l'illecito.

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