Eredità, accettazione da trascrivere

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Durante la giornata di studio organizzata dal Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie, tenuta il 17 maggio 2014 a Sarmeola di Rubano (PD), è stato presentato, tra gli altri studi, un approfondimento sul tema ”Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità”.

Nello studio, i notai del Triveneto hanno, innanzitutto, evidenziato che finché il chiamato all'eredità o il legatario non procede alla trascrizione dell'acquisto mortis causa, le successive trascrizioni o iscrizioni a suo carico non producono alcun effetto.

Per questo motivo, il notaio è tenuto ad invitare il beneficiario, che intervenga ad un atto destinato a produrre effetti nei confronti di terzi, a perfezionare la procedura del suo acquisto mortis causa, mediante la trascrizione dello stesso.

Trascrizione nei registri immobiliari

Ed infatti, il notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale e tutore della legalità, deve garantire, ogni volta che venga richiesto il suo intervento, che tale adempimento sia eseguito.

Così, qualora gli venga richiesto di pubblicare testamenti olografi o pubblici, il professionista sarà tenuto ad invitare gli eredi istituiti in detti testamenti a definire la loro posizione in ordine alla successione apertasi attraverso il perfezionamento del loro acquisto a causa di morte mediante l'accettazione di eredità o la rinuncia all'eredità medesima.

Testamenti con legati immobiliari

In presenza, poi, di testamenti che contengano legati immobiliari, il notaio che ne curi la pubblicazione, deve anche occuparsi della relativa trascrizione, per come prescritto dall'2648 del Codice civile.

Per garantire la “stabilità” di questa trascrizione – si legge nel testo dello studio – è opportuno che:

- nel caso in cui il legatario sia presente alla pubblicazione del testamento, ne venga fatta dichiarare espressamente la propria volontà di non rifiutare l'acquisto.

- nel caso di non presenza del legatario alla pubblicazione, venga curata la trascrizione del legato a suo favore, salvo poi procedere all'annotamento di risoluzione in caso di rifiuto.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 13 - Per l'erede è determinante la trascrizione nei Registri – Busani

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