Eredi professionista deceduto, riapertura Partita Iva per i crediti pendenti

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Eredi professionista deceduto, riapertura Partita Iva per i crediti pendenti

Con la risposta ad interpello n. 785 del 19 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove precisazioni in merito alla cessazione dell’attività in caso di morte di un professionista e agli adempimenti Iva connessi.

Il caso è stato sollevato dall’erede di un professionsita che, ritenendo che fossero chiuse tutte le posizioni riguardanti l'attività professionale del de cuius, ha comunicato la cessazione dell'attività e la cancellazione della relativa Partita IVA.

Oltre un anno dopo il decesso, sono emerse posizioni creditorie residue nei confronti di clienti, privati e imprese, per le quali sono stati raggiunti accordi per il relativo pagamento.

L’Istante, a tal punto, chiede all’Amministrazione finanziaria quale sia il corretto assolvimento dell’Iva per tali prestazioni.

Ritenendo di non poter riaprire la Partita Iva, l’erede pensava fosse corretto procedere:

  1. con l’autofatturazione dei cessionari nel caso di titolari di Partita Iva;

  2. con il pagamento dell’imposta tramite F24, con relativo invio all’Agenzia della ricevuta rilasciata al cliente e della quietanza di pagamento, nel caso invece di clienti privati.
     

Professionista defunto, l'obbligo di fatturazione si trasferisce agli eredi

Nella risposta n. 785/2021, l’Agenzia delle Entrate richiama le disposizioni di legge e i principi giurisprudenziali in tema di Iva sui compensi delle prestazioni professionali rese dal contribuente deceduto e incassate dagli eredi.

Nello specifico, si ricorda che:

  • l'attività del professionista non si può considerare cessata finché non sono definiti tutti i rapporti giuridici pendenti che, nel caso di decesso, passano agli eredi;

  • in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.

Analogamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella pronuncia n. 8059/2016, ha specificato che “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"; inoltre, “il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati [...] con la materiale esecuzione della prestazione”.

Da qui, secondo l’Agenzia delle Entrate, considerato che il fatto generatore dell’imposta è da identificare con la materiale esecuzione della prestazione, ne consegue che, qualora il de cuius non abbia emesso la fattura per la prestazione eseguita, l’obbligo si trasferisce in capo agli eredi, a norma dell’articolo 35-bis del DPR 633/72.

Con riferimento al caso di specie, dunque, l’erede del professionista deceduto dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

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