Equo compenso per copie private solo in caso di effettiva utilizzazione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 maggio 2010
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Secondo l'Avvocato generale dell'Ue – conclusioni depositate relativamente alla questione di rinvio pregiudiziale per la causa C-467/08 - l'applicazione dell'equo compenso in favore degli autori per la riproduzione di copie private necessita che i supporti tecnici siano effettivamente utilizzati per tali fini, senza oneri automatici per il solo fatto di vendere o produrre strumenti di questo genere. L'equo compenso, cioè, non può essere applicato in modo indiscriminato. I dispositivi, infatti, potrebbero essere acquistati per scopi estranei alla copia privata e su questi non possono gravare costi aggiuntivi.
Gli Stati membri – conclude l'Avvocato generale - sono tenuti, a prescindere dal sistema applicato per la determinazione dell’equo compenso, ad assicurare un giusto equilibrio tra le parti – da un lato, i titolari dei diritti di proprietà intellettuali colpiti dalla deroga per le copie private, in qualità di creditori del compenso e, dall’altro, i soggetti direttamente o indirettamente obbligati al pagamento.
Gli Stati membri – conclude l'Avvocato generale - sono tenuti, a prescindere dal sistema applicato per la determinazione dell’equo compenso, ad assicurare un giusto equilibrio tra le parti – da un lato, i titolari dei diritti di proprietà intellettuali colpiti dalla deroga per le copie private, in qualità di creditori del compenso e, dall’altro, i soggetti direttamente o indirettamente obbligati al pagamento.
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