Equa riparazione, controversia di minima complessità

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 724 del 14 gennaio 2013, ha accolto il ricorso presentato da una donna contro il decreto con cui la Corte di appello si era pronunciata sul suo ricorso avanzato agli effetti della Legge Pinto, e volto ad ottenere un’equa riparazione per i danni conseguenti alle lungaggini di un processo amministrativo durato 14 anni, prevedendo un indennizzo pari a 6.000 euro.

I giudici di Cassazione, dopo aver riconteggiato in oltre 7.000 euro l’importo da riconoscere alla ricorrente quale indennizzo per l’eccessiva durata del processo, si sono soffermati sulla parcella da liquidare all'avvocato che aveva patrocinato in sede di legittimità.

Secondo la Suprema corte, in particolare, poiché si trattava di una liquidazione successiva alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 (23 agosto 2012) andavano applicati i parametri ivi indicati. Così, in considerazione del valore della controversia, dello scaglione di riferimento e della “minima complessità” del procedimento, la cifra ricavata da riconoscere al legale, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 4 del Decreto citato, era di 505,75 euro.
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