Entro il 31 dicembre la revisione dei coefficienti di ammortamento

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Secondo quanto previsto dal decreto legge n. 78/2009, entro il 31 dicembre prossimo si dovrebbe procedere con la revisione dei coefficienti di ammortamento (articolo 6, “Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa”), e tale processo dovrebbe articolarsi tramite una compensazione con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Scopo della disposizione prevista dalla Manovra d’estate è quello di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, sottoposti ad un rapido processo di obsolescenza, o che producono un maggior risparmio energetico.

La norma in commento non costituisce il primo annuncio in tal senso, ma va a seguire quanto già disposto dal legislatore nella Finanziaria 2008 (L. 244/2007). La novità, per quanto riguarda la disposizione attuale è che è stata fissata una scadenza, che invece non era contemplata nella precedente versione e che vede proprio nel 31 dicembre 2009 il termine ultimo per la sua attuazione. E’ proprio questo termine che sembra ora creare qualche problema dato che potrebbe non essere rispettato ed essere considerato, dunque, solo ordinatorio e quindi superabile.

E’ bene, poi, precisare che il riordino dei coefficienti di ammortamento dovrebbe agevolare una accelerazione del processo di ammortamento sui beni strumentali di impresa che dovrebbe avvenire a parità di gettito, con risultati non sempre positivi per tutte le imprese, se si considera il fatto che alle iniziali accelerazioni dovranno poi seguire dei rallentamenti, con conseguente allungamento dei tempi per i beni ritenuti meno strategici. Inoltre, l’accelerazione dell’ammortamento del bene comporta anche una più elevata plusvalenza al momento della sua cessione e solo nel caso in cui all’ammortamento fiscale andrà a coincidere anche un maggior ammortamento civilistico si potrà ridurre l’imponibile Ires o Irpef. Analogamente, la revisione dei coefficienti di ammortamento non dovrebbe portare alcuna variazione dell’imponibile Irap per i soggetti Ires e per quelli Irpef in contabilità ordinaria, che seguono le disposizioni sulla determinazione della base imponibile Irap previste dall’articolo 5 del Dlgs 446/1997. Questi soggetti, infatti, calcolano gli ammortamenti ai fini Irap seguendo i principi contabili, mentre le ditte individuali e le società di persone che adottano il loro regime naturale di determinazione della base imponibile Irap potranno avvantaggiarsi dall’aumento dei coefficienti di ammortamento fiscale se ad esso fanno seguire anche un parallelo innalzamento della percentuali di ammortamento civilistico.

 In un momento di crisi come quello attuale potrebbe risultare molto utile per le imprese ridurre le quote di ammortamento da stanziare in conto economico. Per decidere se e in che modo tale istanze possano essere accolte è necessario far riferimento ai principi contabili Oic. Il principio n. 16 dell’Organismo italiano di contabilità, infatti, disciplina come deve essere calcolato l’ammortamento nel caso di cespiti caratterizzati da significativi periodi di inutilizzo oppure di utilizzo ridotto al minimo. In queste circostanze, è facoltà dell’amministratore valutare se ridurre o sospendere lo stanziamento delle quote di ammortamento in conto economico dandone spiegazione in nota integrativa.

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