Entro il 30 aprile invio delle istanze trimestrali per la compensazione dei crediti Iva

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Le nuove regole in materia di compensazioni Iva stabiliscono che a partire dal 1° gennaio 2010 i crediti Iva possano essere utilizzati in compensazione per importi superiori a 10.000 euro esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale. L'eccedenza Iva che supera i 10mila euro può essere utilizzata in compensazione solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: Entratel o Fisconline. Le nuove disposizioni si applicano al credito Iva annuale relativo all’anno 2009 e ai crediti Iva trimestrali relativi all’anno 2010.

Nel caso di crediti trimestrali, la compensazione dei primi 10mila euro può avvenire solo “successivamente alla presentazione dell’istanza” e per l’utilizzo dell’importo eccedente, sempre tramite il modello F24, il contribuente deve attendere la data del 16 maggio. Con riferimento ai crediti Iva trimestrali, si deve specificare che per quanto riguarda il limite di 10.000 euro i contribuenti avranno a disposizione due diversi limiti: uno per l’eccedenza Iva maturata nel 2009 e l’altro costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza di rimborso/compensazione Iva trimestrale (Modello IVA TR) presentata nel 2010.

In questa seconda ipotesi, il rispetto del massimale dei 10mila euro va verificato effettuando la somma degli importi maturati nei tre trimestri. Pertanto, un contribuente che presenta un credito residuo di 4.000 euro nel primo trimestre 2010 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Se nel trimestre successivo matura un ulteriore credito, ad esempio di 9.000 euro, potrà utilizzare liberamente in compensazione solo altri 6.000 euro dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per il credito rimanente si dovrà attendere il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA TR.

Inoltre, vi è da precisare che per compensare i crediti trimestrali di importi superiori alla soglia dei 15mila euro, l’istanza trimestrale, da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2010, non richiede il visto di conformità da parte degli intermediari abilitati o dei soggetti che svolgono l’azione di controllo legale dei conti. Così, l’utilizzo dei crediti Iva trimestrali in F24, senza visto, consentirà di ridurre l’importo del credito annuale per il quale, invece, è obbligatorio il visto di conformità. La possibilità di compensare l’Iva trimestrale è subordinata al realizzo di un’eccedenza di imposta detraibile pari a 2.582,28 euro.
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