Enti del Terzo settore, i limiti alla composizione della base associativa
Pubblicato il 10 febbraio 2020
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Nell’ambito degli enti del Terzo settore, la compagine associativa può contemplare la presenza non soltanto di persone fisiche ma anche di soggetti collettivi. Tale principio generale, però, trova una sua specifica limitazione con riguardo alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS). In particolare, allo scopo di preservare la profilazione soggettiva delle ODV e delle APS, il Codice del Terzo settore pone limiti sia di carattere qualitativo che quantitativo:
- il primo ordine di limitazioni concerne la natura dei soggetti superindividuali ammissibili, che devono appartenere a tipologie tassativamente individuate (altri ETS o enti non lucrativi);
- il secondo genere di limitazioni riguarda il numero di tali soggetti, che non può essere superiore al 50% rispettivamente delle ODV o delle APS associate.
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, che interviene in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore.
Composizione della base associativa, i casi di esclusione
Premesso che gli statuti possono ammettere nella compagine associativa sia persone fisiche che enti la cui natura sia omogenea con quella del soggetto di cui si tratta (es. una APS che associ sia persone fisiche che APS), non si ritiene ammissibile, ad esempio, né per previsione statutaria né in concreto, che di una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, o che tali enti siano concretamente in numero superiore al 50% delle APS effettivamente associate.
Pertanto, l’ingresso nelle basi associative delle ODV e delle APS di enti del Terzo settore – o non lucrativi – non omogenei con la tipologia dell’associante dovrebbe essere consentito solo qualora nelle medesime basi associative siano comunque presenti, in numero adeguato, Enti aventi la stessa natura dell’ente interessato (e a condizione che l’associabilità di tali soggetti sia contemplata nello statuto).
Enti del Terzo settore, modalità di partecipazione alla base associativa
Le imprese (ivi incluse quelle for profit) possono costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse. In tali ipotesi, peraltro, dovrà comunque essere rispettata l’osservanza formale e sostanziale delle norme (e della connessa ratio del legislatore) poste a presidio della natura e delle finalità degli ETS, vale a dire:
- il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nelle forme (azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi ecc.) proprie della tipologia di enti cui di volta in volta ci si riferisce.
- edotto.com – Edicola del 28 ottobre 2019 - Terzo settore, agevolazioni fiscali anche senza adeguamento allo statuto – Bonaddio
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