Enti del Terzo Settore, Dall’OIC la bozza del principio contabile
Pubblicato il 12 agosto 2021
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L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del «Principio contabile Ets»; eventuali commenti possono essere inoltrati entro il 30 settembre 2021.
Il principio contabile ha lo scopo di disciplinare i criteri per:
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la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;
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la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore.
Ambito di applicazione
Il principio contabile si applica agli enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 (“Codice del Terzo Settore”).
Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13. Comma 1 del codice del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civile e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.”
Gli enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC tenuto conto delle previsioni specifiche previste dal principio ETS.
Chi sono i destinatari delle informazioni del bilancio del Terzo Settore
Nella bozza di principio contabile, l’Organismo italiano di contabilità riorda che i destinatari principali delle informazioni del bilancio del Terzo Settore sono coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dagli enti del Terzo Settore. Il bilancio deve fornire informazioni utili a soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.
La direzione aziendale deve verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale per un perido di tempo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, predisponendo un budget o un bilancio previsionale che dimostri che l’ente ha, almeno per l’anno successivo, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.
L’OIC pone l’attenzione su quelli che sono gli schemi fissi di composizione del bilancio di esercizio degli ETS, riferendosi in particolare:
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alle erogazioni liberali ricevute dagli ETS;
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alle quote associative;
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agli apporti dei soci;
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alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
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