Enti dei professionisti e contratto di somministrazione in due interpelli del Ministero Lavoro

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Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 2 del 30 gennaio 2014, precisa che la rivalutazione del montante contributivo non può subire variazioni trattandosi di un parametro percentuale unico fissato nell'ambito della più ampia riforma del sistema pensionistico.

Si evidenzia come intento del Legislatore sia stato quello di fissare parametri uniformi anche valutando in modo rigoroso la loro incidenza sulla finanza pubblica, che non può essere influenzata da modifiche unilaterali operate mediante disposizioni dei regolamenti dei singoli Enti di previdenza obbligatoria.

Rispondendo ad un quesito posto da Confindustria, che chiedeva la corretta interpretazione dell'art. 20, comma 5, del D.lgs n. 276/2003 sul contratto di somministrazione, invece, con l'interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, il Ministero del lavoro chiarisce che l'azienda utilizzatrice, che ricorre ad un contratto di somministrazione, non ha alcun obbligo di comunicazione relativa alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali del Lavoro.

In caso di accesso ispettivo permane l'obbligo di dimostrare che sia stata effettuata la valutazione, esibendo il documento di valutazione dei rischi.
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