Enti bilaterali e contrattazione collettiva: il modello Cifa e Confsal
Pubblicato il 03 luglio 2024
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Il nostro ordinamento attribuisce agli Enti bilaterali una serie di delicati compiti e funzioni su materie di comune interesse di aziende e lavoratori, per le quali le Parti trovano opportuno, oltre che vantaggioso, operare congiuntamente.
In questo senso dunque si impongono gli Enti bilaterali, ovverosia Enti privati di natura contrattuale costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale; sono organismi paritetici (nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro) e sono finanziati con contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Non a caso, nel corso degli anni, il legislatore ha attribuito loro sempre maggiori funzioni per quanto riguarda la regolazione del mercato del lavoro.
L’ha fatto, prima, con la legge n. 388/2000 istitutiva dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e, poi, con la legge n. 30/2003 che ha delegato agli enti bilaterali numerose funzioni.
A favorire lo sviluppo di iniziative fondate sulla bilateralità è stata la previsione che questi organismi avrebbero assunto una funzione di garanzia verso le imprese e i lavoratori in merito alle obbligazioni di tipo contrattuale riconducibili alla sfera di governo privato del rapporto di lavoro, contribuendo così all’irrobustimento del sistema di relazioni industriali.
Vediamo in questa sede come la contrattazione collettiva abbia recepito negli ultimi anni il ruolo degli Enti bilaterali, soffermandoci in particolare sul modello Cifa e Confsal.
Enti bilaterali: definizione
La definizione è data dal decreto legislativo n. 276/2003 (legge Biagi), a norma del quale gli Enti bilaterali sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
- la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la programmazione delle attività formative e delle modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
- la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- ogni altra attività assegnata dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Questi Enti operano dunque in diversi settori economici e svolgono una serie di funzioni fondamentali per migliorare le condizioni lavorative, promuovere la formazione e lo sviluppo professionale e garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali.
Di cosa si occupano?
Per loro stessa natura, gli Enti bilaterali favoriscono i rapporti tra sindacati e aziende, migliorano le condizioni di lavoro ponendosi quindi come mediatori di interessi spesso confliggenti.
Le funzioni principali includono:
- formazione e aggiornamento: offrono corsi di formazione e aggiornamento professionale per i lavoratori, al fine di migliorare le loro competenze e garantire una maggiore competitività sul mercato del lavoro;
- sicurezza sul lavoro: promuovono e finanziano iniziative volte a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, riducendo il rischio di incidenti e malattie professionali;
- welfare aziendale: forniscono servizi di assistenza e supporto ai lavoratori, quali ad esempio piani di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e altri benefit;
- mediazione e conciliazione: intervengono nelle controversie tra lavoratori e datori di lavoro, offrendo servizi di mediazione e conciliazione per risolvere i conflitti in maniera amichevole e rapida;
- monitoraggio e studio del mercato del lavoro: raccolgono dati e informazioni sul mercato del lavoro per analizzare le tendenze occupazionali e sviluppare strategie mirate a migliorare l'occupabilità dei lavoratori.
Enti bilaterali e contrattazione collettiva
L’obbligo di adesione ad enti bilaterali che garantiscono determinate prestazioni, quali ad esempio assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare, ha un effetto normativo immediato e diretto sui contratti e sui rapporti di lavoro in essere, ponendo un vero e proprio diritto in capo ai lavoratori a vedersi garantire quelle specifiche forme di tutela.
Ne consegue che il datore di lavoro, qualora applichi il contratto collettivo di categoria, è in ogni caso tenuto ad assicurare ai propri dipendenti le prestazioni e le garanzie introdotte con gli accordi collettivi.
Da ciò deriva che l’obbligo di provvedere alla contribuzione ed al finanziamento dell’ente grava su tutti i datori di lavoro che applicano di fatto la parte economico-normativa del CCNL.
Ciò non toglie che la prestazione (intesa quale assistenza sanitaria o previdenziale integrativa) costituisca un diritto contrattuale del singolo lavoratore. L’iscrizione all’Ente bilaterale, quindi, non rappresenta altro che la modalità per il datore di lavoro di adempiere al corrispondente obbligo posto dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro che non aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato, peraltro, non ha l’obbligo contrattuale di aderire all’Ente bilaterale di riferimento ma, qualora non vi aderisca, è obbligato a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità.
Il modello Cifa e Confsal
Da diversi anni Cifa e Confsal hanno costituito un modello di relazioni industriali sulla base di una strutturata bilateralità confederale, espressione di una nuova idea di relazioni sindacali partecipative e costruttive ed orientate, dunque, a creare un nuovo rapporto tra impresa e lavoratore.
Sono Epar, Fonarcom e Sanarcom i tre soggetti confederali costituiti da Cifa e Confsal per garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione collettiva.
Si tratta di un sistema che, mediante la costituzione di organismi espressione della collaborazione tra le parti sociali, consente al datore di lavoro di garantire al lavoratore trattamenti aggiuntivi a quello retributivo - si pensi alla formazione e al welfare – e, al tempo stesso, ne sostiene la crescita professionale e sociale.
Un nuovo modello
Con la bilateralità confederale di Cifa e Confsal, messe dunque finalmente a margine le vecchie dinamiche di contrattazione, gli attori sperimentano i valori della partecipazione e della condivisione degli obiettivi di crescita.
Si pensi, ad esempio, a come la formazione sia al centro del rapporto di lavoro con la negoziazione di istituti della contrattazione collettiva quali il “regime del primo ingresso”, il “regime del reimpiego” e lo “scatto di competenza”.
Fonarcom
E qui entra in campo Fonarcom, il Fondo interprofessionale per la formazione continua, massima espressione della bilateralità di Cifa e Confsal.
Interpretando il ruolo di organismo bilaterale al servizio della contrattazione collettiva, Fonarcom ha introdotto nel sistema di offerta dei Fondi paritetici molti strumenti di finanziamento grazie ai quali anche piccole realtà produttive possono sostenere investimenti in competenze incentivati dalla contrattazione collettiva.
Il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua FonARCom, in attuazione delle disposizioni dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, è il Fondo di riferimento per il vigente CCNL ICT Cifa Confsal, con validità: 21/07/2021 - 20/06/2024.
Le aziende che perfezionano la propria adesione a FonARCom destineranno allo stesso una contribuzione mensile dello 0,30% sulle retribuzioni imponibili di ciascun lavoratore, senza che quindi la formazione rappresenti un costo aggiuntivo per l'azienda poiché, in assenza di una specifica adesione ad un Fondo Interprofessionali, la suddetta contribuzione è comunque da destinarsi all'INPS.
La mission di FonARCom si sostanzia principalmente in:
- attività di formazione continua finanziata;
- sensibilizzazione e promozione della formazione continua;
- finanziamento di azioni formative concordate tra le Parti Sociali a livello individuale, aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale.
I principali vantaggi rispetto ad altri fondi sono:
- presenza di soli due soggetti (CIFA e CONFSAL) nel CDA;
- rapida valutazione dei piani formativi e modalità di erogazione delle risorse modulabili in relazione al tipo di azienda;
- possibilità di finanziare piani formativi per la sola formazione obbligatoria;
- possibilità di spesare quota parte dei costi generali e delle attrezzature utilizzate per la formazione.
Percorsi formativi di primo ingresso o reinserimento
In particolare, Fonarcom propone diversi tipi di voucher finalizzati a sostenere i percorsi formativi individuali dei nuovi assunti (istituto di primo ingresso) o destinati a tutti i lavoratori che, coinvolti in percorsi di reinserimento lavorativo, necessitino di un adeguato sostegno formativo (istituto del reimpiego).
Si tratta di una proposta esclusivamente riconducibile al fondo Fonarcom, a prova di come il modello di bilateralità preveda interventi di sostegno finanziario, supporto e incentivazione trasversali e attuali.
Competenze digitali
Anche il tema delle competenze tecnologiche e digitali è centrale per Fonarcom, che infatti ha ideato strumenti di finanziamento volti a supportare le imprese, soprattutto le start up, impegnate in settori produttivi a elevato contenuto tecnologico.
FAQ
1. Cosa sono gli Enti bilaterali?
Sono organismi costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Questi Enti svolgono funzioni di regolazione del mercato del lavoro, promuovendo occupazione, formazione e sicurezza sul lavoro.
2. Quali funzioni svolgono gli enti bilaterali?
Gli Enti bilaterali hanno diverse funzioni, tra cui:
- promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- programmazione delle attività formative e attuazione della formazione professionale in azienda;
- promozione di buone pratiche contro la discriminazione;
- gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
- certificazione dei contratti di lavoro e della regolarità contributiva;
- sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
3. Qual è il ruolo degli Enti bilaterali nella contrattazione collettiva?
Gli Enti bilaterali svolgono un ruolo fondamentale nella contrattazione collettiva, garantendo prestazioni come assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare. Essi mediano tra sindacati e aziende, migliorando le condizioni di lavoro e offrendo servizi di formazione, sicurezza e welfare aziendale.
4. Cosa prevede la legge riguardo agli enti bilaterali?
La legge n. 388/2000 e la legge n. 30/2003 attribuiscono agli Enti bilaterali importanti funzioni, tra cui la gestione di Fondi per la formazione continua e la regolazione di aspetti contrattuali e previdenziali del rapporto di lavoro.
5. Cosa succede se il datore di lavoro non aderisce a un Ente bilaterale?
Il datore di lavoro che non aderisce a un Ente bilaterale deve comunque garantire ai propri dipendenti le prestazioni e le garanzie previste dai contratti collettivi. In mancanza di adesione, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione equivalente alle prestazioni erogate dalla bilateralità.
6. Qual è il modello di bilateralità di Cifa e Confsal?
Cifa e Confsal hanno sviluppato un moderno modello di relazioni industriali basato su una strutturata bilateralità confederale, rappresentata da enti come Epar, Fonarcom e Sanarcom. Questo modello promuove la formazione continua, il welfare aziendale e la sicurezza sul lavoro.
7. Cos'è Fonarcom?
Fonarcom è il Fondo interprofessionale per la formazione continua istituito da Cifa e Confsal. Esso offre strumenti di finanziamento per percorsi formativi destinati ai dipendenti delle aziende sia per adeguarsi alla normativa prevista per le sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per lo sviluppo di competenze digitali e tecnologiche.
8. Quali vantaggi offre la bilateralità confederale di Cifa e Confsal?
La bilateralità confederale di Cifa e Confsal favorisce la partecipazione e la condivisione degli obiettivi di crescita tra impresa e lavoratore. Essa permette al datore di lavoro di garantire trattamenti aggiuntivi al retributivo, come formazione e welfare, sostenendo al contempo la crescita professionale e sociale dei lavoratori.
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